Un gruppo di infermieri di una ASL si è rivolto
al tribunale di Ivrea per il riconoscimento di una maggiorazione della
retribuzione pari a 4,96 giornalieri. Il motivo della richiesta nasce dal tempo
che i lavoratori impiegano ad inizio e fine turno ad indossare la divisa
necessaria ai fini del lavoro da svolgere.
L’attività di “comporto”, parametrata in 10
minuti in entrata e 10 in uscita, anche identificata come tempo per il
“passaggio di consegne”, veniva retribuito in base all’orario delle timbrature.
Il Tribunale Ivrea con sentenza n.37/2016 ha
rigettando la richiesta dei lavoratori sulla base di precedenti giurisprudenziali
sul cosiddetto “cambio tuta”, in quanto il tempo impiegato nel cambio rientrava
nell’orario di lavoro e doveva avvenire nei locali aziendali per ovvi motivi
igienici, in sostanza gli infermieri si cambiavano nel tempo compreso tra le
timbrature di ingresso e uscita.
Tuttavia sulla base di precedenti sentenze
della Corte di Cassazione, la fase preparatoria al lavoro deve essere
autonomamente retribuita quando “il datore di lavoro può rifiutare la
prestazione finale in difetto di quella preparatoria”.
Se pur vero questo, sta di fatto che i
dipendenti in questione sottraevano tempo all’attività lavorativa propria in
favore di un’attività preparatoria (indossare/togliere la divisa), pertanto
tale attività preparatoria è da ritenersi già remunerata.
Pertanto, la richiesta degli infermieri è stata
rifiutata dal Tribunale in ragione del fatto che il diritto al pagamento degli
straordinari sorge soltanto quando siano autorizzati dal datore di lavoro, cosa
non dimostrata né avvenuta nel caso esaminato.
Ns. commento alla sentenza citata
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