A
decorrere dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13 per cento
in ragione annuale.
L’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie
tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica
della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo
alla media dei tassi bancari attivi.
In
attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 30 aprile 2015,
la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,88 per cento in
ragione annuale.
Considerato
che anche il recente articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è stata interessata la
Banca d’Italia che, con nota del 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13 per cento la
media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2015/31.12.2015.
Il
presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13
per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare
nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo
30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento n.60535/2016 del 27 aprile 2016
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