Il comma 637 Legge 28/2015 (legge di stabilità)
ha modificato l’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
(c.d. legge di stabilità 2015) che, nell’attuale formulazione, dispone: “Ai fini dell’applicazione della tabella A,
parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte
le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso
qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Circolare n. 20/E Roma,
18/05/2016 - Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi
chiarimenti
Per effetto della predetta disposizione, l’aliquota
IVA del 4 per cento di cui al punto 18), della tabella A, allegata al DPR n.
633 del 1972, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di giornali e
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, è
applicabile anche alla fornitura, in formato digitale, dei predetti prodotti
editoriali.
Sulla base del tenore letterale della
disposizione in esame si ritiene che l’aliquota IVA del 4 per cento sia
applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione “on line” (per un
periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati. Si
tratta di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al consumatore è
offerta la fruizione dei prodotti editoriali mediate utilizzo di siti web
ovvero piattaforme elettroniche. Si pensi alla consultazione di biblioteche on
line che prevedono, altresì, una serie di servizi aggiuntivi quali: ricerche;
inserire commenti, stampare. Del resto, il riferimento della novella
legislativa alle pubblicazioni “veicolate
… tramite mezzi di comunicazione elettronica” appare suscettibile di
essere interpretato nel senso di ammettere al beneficio dell’aliquota super
ridotta la fornitura, in formato digitale, ancorché per un periodo limitato, di
giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici.
La novella legislativa in commento fa
riferimento a prodotti editoriali contraddistinti da un proprio codice ISBN
(per i libri e prodotti affini) o ISSN (per le pubblicazioni in serie come
periodici, quotidiani o riviste, gli annuari, ecc.). Si tratta di codici
adottati a livello internazionale che consentono un’identificazione univoca del
prodotto editoriale. Il codice ISBN è gestito da Agenzie che operano per area
nazionale, linguistica o geografica, mentre il coordinamento internazionale del
sistema ISBN è affidato alla Agenzia internazionale ISBN che promuove, coordina
e sovrintende l’utilizzo del sistema ISBN su scala mondiale. Il codice ISSN è
gestito da apposito ente in ambito nazionale secondo le direttive della rete
internazionale ISSN.
Al riguardo, si precisa che ai fini dell’applicazione
dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento, il codice ISBN o ISSN è condizione
necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale
abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui
individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente
(cfr. circolare n. 23/E del 2014 e circolare n. 328 del 1997).
Giova richiamare, infine, la circolare n. 23/E
del 2014 con la quale è stato precisato che, nell’ipotesi di cessioni di un
libro su carta che al suo interno contiene una chiave di accesso mediante la
quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a
portale internet, copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato,
ovvero aggiornamenti dello stesso, la vendita del libro costituisce, sotto l’aspetto
sostanziale, una cessione di beni.
In tali casi, pertanto, tornano applicabili, ai
fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’aliquota applicabile, le
disposizioni riferibili al libro cartaceo. Ciò, sempre che l’acquirente non
debba pagare uno specifico corrispettivo per l’aggiuntivo servizio elettronico
(Cfr. Circolare n. 23/E del 2014).
Si è dell’avviso che, a seguito della novella
legislativa in commento, la predetta indicazione torna applicabile anche ai
giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in
formato cartaceo contenente una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente
del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet,
copia in formato elettronico del prodotto editoriale già acquistato.
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