L’annosa
questione dell’IRAP per i professionisti è stata risolta con la sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016.
I
professionisti che hanno impiegato un solo dipendente (o collaboratore con
mansioni meramente esecutive (i.e. segretaria) e non superano il limite imposto
per i beni strumentali rilevanti sono esclusi dall’obbligo di versamento IRAP.
Tali
soggetti non dovranno più presentare la dichiarazione dal 2015 e per gli anni
futuri.
Resta
in dubbio il recupero degli importi già versati in acconto, utilizzabili in
compensazione con altre imposte, oppure da richiedere a rimborso.
Limitatamente
al 2014, in alternativa all’istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione
IRAP rettificativa “a favore”, entro il 30 settembre 2016 termine di
presentazione del modello IRAP 2016.
La
sentenza risolve una questione che si trascina da anni e che in dottrina si è
molto discussa.
Maria
Delle Cave
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