Il blogger,
nel momento in cui fa informazione, è soggetto alle stesse regole e gli sono
riconosciute le stesse garanzie del giornalista. Non commette un illecito nel riportare
nel proprio blog notizie e commenti, anche senza consenso, purché rispetti i
diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui scrive.
Il principio
è stato affermato dal Garante privacy nel dichiarare infondato il ricorso di
una donna, noto personaggio pubblico, che aveva chiesto la rimozione da un blog
di un articolo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che la
riguardavano. L’interessata riteneva che i suoi dati personali fossero stati
illecitamente diffusi on line e contestava l’applicabilità al suo caso delle
disposizioni contenute nel Codice privacy a tutela della manifestazione del
pensiero.
Nel definire
il ricorso, il Garante ha stabilito invece che la disciplina in materia di
protezione dei dati personali è applicabile anche al blog che svolge attività
di informazione. Il blog rientra quindi nell’ambito della fattispecie regolata
dall’art. 136 del Codice privacy che estende le garanzie riguardanti l’attività
giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se
non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti.
L’Autorità
ha ritenuto pertanto che il trattamento di dati personali relativi alla
ricorrente, effettuato mediante la pubblicazione on line di informazioni - in
parte diffuse dalla stessa sul proprio sito Internet o riprese da altri
articoli - e la successiva conservazione nel blog, non possono ritenersi
illeciti, anche alla luce dei principi del Codice deontologico dei giornalisti.
La decisione
del Garante non pregiudica la possibilità della ricorrente, di rivolgersi, se
lo ritiene, al giudice ordinario per l’accertamento di eventuali profili
ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi.
NEWSLETTER N. 414 del 27 aprile 2016 del Garante per la protezione dei dati
personali
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