Il decreto legislativo sulle semplificazioni, all’articolo 23
ridimensiona
la mole di dati richiesti per la compilazione degli Intrastat servizi, limitandone
il contenuto a soli quattro elementi:numeri di identificazione Iva delle
controparti; valore totale della transazione posta in essere; codice
identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; Paese di pagamento.
Il sistema nazionale si allinierà, così, a quanto in uso negli altri Stati
membri oltre che semplificare la compliance degli operatori nazionali attivi in
ambito intra-Ue.
Tuttavia, l’unico obbligo comunicativo imposto dalla normativa comunitaria
concerne i servizi effettuati e non anche quelli ricevuti, che invece in Italia
continua a permanere.
L’abrogazione del modello Intra servizi ricevuti era stata prevista dall’articolo
50-bis del Dl 69/2013 che, purtroppo non è mai entrata in vigore.
Le modifiche saranno operative dopo che sarà stato emanato il provvedimento
necessario ad adottare i nuovi modelli, atteso entro i novanta giorni
successivi all’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni.
Modica anche per le sanzioni che ora si applicheranno una sola volta per
omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti
negli elenchi Intrastat, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o
riportate in modo errato per uno stesso mese.
Maria Delle Cave
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