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22 dicembre 2014

Niente accertamento con studi di settore sperimentali


In tema di studi di settore, la sentenza della Cassazione n. 25099,
ha accolto il ricorso presentato da un contribuente nei cui confronti era stato emesso un avviso di accertamento sulla base dei risultati di uno studio di settore approvato, all’epoca della verifica, solo in via sperimentale.

Lo studio applicato dal contribuente era approvato in via sperimentale, con revisione definitiva solo nel 2006. L’Ufficio rilevava lo scostamento tra valori dichiarati e presunti ed emetteva l’avviso di accertamento recuperando la differenza rappresentata dallo scostamento. Il contribuente ha incentrato il ricorso in Cassazione su una questione, non attinente alla sua situazione specifica, bensì strettamente normativa concernente la portata dell’art. 2 del DM 20 marzo 2001 che aveva approvato lo studio di settore applicato.

La motivazione è stata, infatti, completamente accolta dai giudici. Innanzitutto viene precisato che erano sperimentali gli studi di settore per i quali era prevista una fase di applicazione provvisoria, finalizzata alla raccolta di elementi tipici dell’attività necessaria per giungere, in sede di approvazione definitiva dello studio, ad una determinazione congrua e verosimile dei ricavi o compensi presunti. Pertanto gli studi di settore applicati in via sperimentale non potevano essere utilizzati direttamente in sede di accertamento, ma solo come strumento di “ausilio” rispetto alle ordinarie metodologie di controllo.

Inoltre, la congruità rispetto alle risultanze dello studio di settore sperimentale, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, comportava la non accertabilità del periodo d’imposta anche qualora il contribuente fosse risultato “non congruo” sulla base delle risultanze dello studio divenuto definitivo.

Viene inoltre rilevato che lo studio di settore in questione è stato approvato solo nel 2006, annualità posteriore rispetto alla data di emissione dell’avviso di accertamento contestato.


Maria Delle Cave

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