In tema di studi di settore, la sentenza della Cassazione n. 25099,
ha accolto il
ricorso presentato da un contribuente nei cui confronti era stato emesso un
avviso di accertamento sulla base dei risultati di uno studio di settore
approvato, all’epoca della verifica, solo in via sperimentale.
Lo studio applicato dal contribuente era approvato in via sperimentale, con
revisione definitiva solo nel 2006. L’Ufficio rilevava lo scostamento tra
valori dichiarati e presunti ed emetteva l’avviso di accertamento recuperando
la differenza rappresentata dallo scostamento. Il contribuente ha incentrato il
ricorso in Cassazione su una questione, non attinente alla sua situazione
specifica, bensì strettamente normativa concernente la portata dell’art. 2 del
DM 20 marzo 2001 che aveva approvato lo studio di settore applicato.
La motivazione è stata, infatti, completamente accolta dai giudici. Innanzitutto
viene precisato che erano sperimentali gli studi di settore per i quali era
prevista una fase di applicazione provvisoria, finalizzata alla raccolta di
elementi tipici dell’attività necessaria per giungere, in sede di approvazione definitiva
dello studio, ad una determinazione congrua e verosimile dei ricavi o compensi
presunti. Pertanto gli studi di settore applicati in via sperimentale non
potevano essere utilizzati direttamente in sede di accertamento, ma solo come
strumento di “ausilio” rispetto alle ordinarie metodologie di controllo.
Inoltre, la congruità rispetto alle risultanze dello studio di settore
sperimentale, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, comportava la
non accertabilità del periodo d’imposta anche qualora il contribuente fosse
risultato “non congruo” sulla base delle risultanze dello studio divenuto
definitivo.
Viene inoltre rilevato che lo studio di settore in questione è stato
approvato solo nel 2006, annualità posteriore rispetto alla data di emissione
dell’avviso di accertamento contestato.
Maria Delle Cave
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