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20 dicembre 2014

Deducibilità della spese di sponsorizzazione


La sentenza del 26 novembre 2014 n. 25100 della Corte di Cassazione
– Sezione Quinta Tributaria ha confermato che le spese di sponsorizzazione sono deducibili se inerenti, tuttavia spetta al contribuente fornire la prova dell’inerenza all’attività economica dell’esborso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia concernente il disconoscimento di costi per sponsorizzazioni sportive.

La CTR della Lombardia, accogliendo il ricorso del contribuente, ha riconosciuto la deducibilità di detti costi. Tuttavia, per la Cassazione Sezione Tributaria, la decisione del giudice dell’appello sul punto non è convincente poiché non inerente alla fattispecie riportata dal PVC, nel quale viene evidenziata una prestazione pubblicitaria consistente nell’esibizione del marchio della società su due auto partecipanti a un racing.

Si lamentava il disallineamento tra clienti del contribuente e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche di quel tipo e l’operatività del contribuente in ristretto ambito geografico (Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate fuori dai confini italiani (Austria e Croazia, per esempio). Inoltre si contestava l’inidoneità del logo usato, poiché non riportava l’indicazione di un recapito oppure di un indirizzo telefonico collegato.

In merito alle riportate incongruenze è mancato il benché minimo commento da parte della CTR; il che ha determinato non soltanto il vizio di motivazione lamentato dall’Ufficio ricorrente, ma anche la non corretta applicazione del principio per cui, “in tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, la deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo” (cfr. Cass. n. 24065/2001) ovvero “che i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un’utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale” (cfr. Cass. n. 6548/2012).


Maria Delle Cave

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