Diversamente da quanto previsto, per i reati in materia tributaria, per i
quali il legislatore
indica una soglia di punibilità, il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali sussiste qualunque sia l’ammontare che l’imprenditore non ha versato.
indica una soglia di punibilità, il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali sussiste qualunque sia l’ammontare che l’imprenditore non ha versato.
Il Parlamento con l’art. 2 della L. n. 67/2014 ha conferito al Governo una delega
per trasformare in illecito amministrativo il reato quando l’omesso versamento
non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui.
Pertanto sarà presto introdotta anche per il delitto di omesso versamento
delle ritenute una soglia di punibilità. Nel frattempo, il Tribunale di Torino
(sezione IV penale, 14 novembre 2014), continua a far valere la legge a
tutt’oggi operante, in quanto la depenalizzazione sarà operante solo al momento
dell’esecuzione della legge delega, e non sarebbe possibile assolvere oggi, perché
il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato, per omissioni
inferiori alla soglia di 10.000 euro annui. Ciò equivarrebbe a concedere una patente
di impunità generale a fronte di condotte che, pure in futuro, continueranno ad
essere ritenute lesive di interessi ritenuti degni di tutela e sanzionate con
pene pecuniarie.
Il contrasto è evidentemente dovuto dalla scelta del legislatore di non
provvedere immediatamente all’introduzione di una soglia di punibilità per il
delitto di omesso versamento delle ritenute.
A questo punto sarebbe auspicabile sospendere i procedimenti fino a quando
il DLgs. che dà attuazione alla L. n. 67/2014 sarà entrato in vigore.
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