Persone fisiche e non, che tengono la contabilità con sistemi
“meccanografici”
devono procedere alla stampa dei registri contabili dell’anno
2013 entro il 30 dicembre 2014. Pertanto, le società di capitali, le società di
persone, gli imprenditori individuali le persone fisiche esercenti arti e
professioni e le società o associazioni tra professionisti, che hanno esercizio
sociale coincidente con l’anno solare e che hanno conservato libri e registri
contabili su supporti meccanografici,
entro il prossimo 30 dicembre 2014
dovranno procedere alla stampa. La disciplina della “tenuta dei registri
contabili” è contenuta nella Legge
489/94 che evidenzia il termine di stampa entro 3 mesi dalla scadenza
prevista per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
I registri interessati sono: il
Libro giornale, il Libro
inventari, i Partitari e
mastrini, i Registri Iva
(fatture, corrispettivi, acquisti, ecc.). Ciascun registro deve essere tenuto
con una contabilità ordinata e senza spazi bianchi, senza abrasioni e
cancellazioni non visibili. Per quanto riguarda invece il registro dei beni ammortizzabili, se
tenuto in forma meccanografica la scadenza della stampa è il 30 dicembre 2014, anche se il suo
aggiornamento deve avvenire in ogni caso entro la presentazione della
dichiarazione dei redditi. In caso di controllo fiscale, la contabilità tenuta
con sistema meccanografico, anche in difetto di stampa, è considerata regolare
se il contribuente è in grado di dimostrare che i dati contabili sono aggiornati
e di stampare, su richiesta e in sua presenza, i registri richiesti e non sono
scaduti i termini per l'invio della dichiarazione telematica annuale.
Se invece non si è proceduto alla stampa della contabilità entro il 30
dicembre potrà essere contestato al contribuente un comportamento formalmente sanzionabile per irregolare tenuta della
contabilità. La sanzione è prevista da euro 1.032 a euro 7.747 (art. 9 del D.Lgs. n.471/1997).
Riguardo all’imposta di bollo, per il libro giornale e per quello inventari
è previsto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo a seconda della
modalità con cui viene tenuta la contabilità. Quella cartacea sconta l’imposta
di bollo di 16 euro su ogni 100
pagine o frazioni di esse per le società di capitali (per gli altri soggetti
è pari a 32 euro); mentre quella informatica
sconta l’imposta di bollo di 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni. Ammesso anche il pagamento tramite
modello F24. A tal fine, il
contribuente deve indicare il relativo codice tributo: 2501 “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari”, nella sezione Erario in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel
campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il
versamento, nel formato AAAA.
Maria Delle Cave
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