Dal 1 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è ridotto dall'attuale 1%
allo 0,5% l’anno,
tale riduzione del tasso di interesse legale avrà rilevanza
sia sotto il profilo fiscale che contributivo.
Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% dal 1
gennaio 2015 ha rilevanza, in particolare, in relazione al ravvedimento
operoso, dove il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli
periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari all’1% fino
al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dal 1° gennaio 2015 fino al giorno di
versamento compreso.
Il nuovo tasso di interesse rileva, inoltre, in relazione all’adesione agli
inviti al contraddittorio, all’adesione ai processi verbali di constatazione,
all’accertamento con adesione, all’acquiescenza all’accertamento, alla
conciliazione giudiziale, in caso di versamento rateale delle somme dovute.
Utile sottolineare che l’Agenzia delle Entrate nella Circ. 21 giugno 2011
n. 28, in relazione all’accertamento con adesione, ha precisato che la misura
del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene
perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento
delle rate si protrae negli anni successivi.
Al contrario, la riduzione del tasso di interesse legale, invece, non ha
rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la
rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non
quotate e dei terreni.
La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione
alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi
previdenziali e assistenziali, infatti le sanzioni civili possono essere
ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in caso di: oggettive
incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo; fatto
doloso di terzi, ristrutturazione aziendale, enti non economici e di enti, etc.
Maria Delle Cave
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