La Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna ha dichiarato
illegittimo il diniego di rimborso IRAP chiesto da un’associazione
professionale fra due avvocati. Il giudice dell’appello ha motivato la
decisione nel senso che i due legali esercitavano la propria attività senza l’ausilio
di personale, impiegando beni strumentali di limitate dimensioni e con il supporto
di mezzi di uso comune.
L’Ufficio finanziario ha proposto ricorso e dal
Palazzaccio, ai fini della decisione, riaffermano il principio per cui, in
materia di IRAP, “l’esercizio in forma associata di una professione liberale
rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs.
n.446/97, secondo cui “sono soggette all’imposta
le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma
3, del TUIR esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del
medesimo t.u.”, e costituisce quindi presupposto d’imposta in base alla
seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo D.lgs. n. 446 del 1997,
a tenore del quale “l’attività esercitata
dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi perciò
prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione” (cfr.
Cass. n. 16874 del 2010).
In
applicazione di tale principio la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione
ed ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente associazione. Pertanto
ne emerge che l’esercizio in forma associata di una professione è circostanza
di per sé idonea a far presumere:
- l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché
di non particolare onere economico;
- l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche
competenze ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività.
Per l’esclusione pertanto, si dovrebbe provare il ruolo marginale dell’organizzazione.
Ad esempio in dottrina si è sostenuto che, nel caso di studi associati, per
ottenere l’esclusione da IRAP, si dovrebbe dimostrare che il valore della
produzione è essenzialmente frutto del lavoro professionale degli associati e
che l’organizzazione riveste, invece, un ruolo marginale. Ovvero andrebbe
provata l’assenza della reciproca collaborazione, dello scambio di competenze,
dell’utilizzazione di servizi collettivi e della sostituibilità nello svolgimento
dell’attività.
Maria Delle Cave
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