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31 dicembre 2014

IRAP per l’associazione professionale tra avvocati


La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - con la sentenza
28 novembre 2014 n. 25313, ha stabilito che l’associazione professionale fra due avvocati rientra nel campo di applicazione dell’IRAP anche quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di personale e con il supporto di mezzi di uso comune e corrente. L’orientamento in oggetto non è nuovo, essendo già stato sostenuto in passato (si veda, ad esempio, Cass. 29 ottobre 2010 n. 22212), ma alla luce delle più recenti pronunce sembrava definitivamente superato.

La Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna ha dichiarato illegittimo il diniego di rimborso IRAP chiesto da un’associazione professionale fra due avvocati. Il giudice dell’appello ha motivato la decisione nel senso che i due legali esercitavano la propria attività senza l’ausilio di personale, impiegando beni strumentali di limitate dimensioni e con il supporto di mezzi di uso comune. 

L’Ufficio finanziario ha proposto ricorso e dal Palazzaccio, ai fini della decisione, riaffermano il principio per cui, in materia di IRAP, “l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.446/97, secondo cui “sono soggette all’imposta le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo t.u.”, e costituisce quindi presupposto d’imposta in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo D.lgs. n. 446 del 1997, a tenore del quale “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi perciò prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione” (cfr. Cass. n. 16874 del 2010).

In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione ed ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente associazione. Pertanto ne emerge che l’esercizio in forma associata di una professione è circostanza di per sé idonea a far presumere:
- l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché di non particolare onere economico;
- l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività.

Per l’esclusione pertanto, si dovrebbe provare il ruolo marginale dell’organizzazione. Ad esempio in dottrina si è sostenuto che, nel caso di studi associati, per ottenere l’esclusione da IRAP, si dovrebbe dimostrare che il valore della produzione è essenzialmente frutto del lavoro professionale degli associati e che l’organizzazione riveste, invece, un ruolo marginale. Ovvero andrebbe provata l’assenza della reciproca collaborazione, dello scambio di competenze, dell’utilizzazione di servizi collettivi e della sostituibilità nello svolgimento dell’attività.


Maria Delle Cave

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