Il comma 61 Legge 28/2015 (legge di stabilità) modifica
l’articolo 77 del TUIR prevedendo la riduzione dell’aliquota IRES ordinaria a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Circolare n. 20/E Roma, 18/05/2016 - Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti.
A decorrere dal 1 gennaio 2017, pertanto, l’aliquota
IRES passa dal 27,5 al 24 per cento. Conseguentemente, è rideterminata l’aliquota
della ritenuta a titolo d’imposta - prevista dall’articolo 27, comma 3-ter), del DPR 29 settembre 1973, n.
600 - sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad un’imposta sul
reddito delle società in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella lista di cui all’articolo
168-bis) del TUIR (c.d. white list).
In particolare, la ritenuta passa dall’1,375%
all’1,20 per cento.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze verranno, inoltre, proporzionalmente rideterminate le percentuali
previste per dividendi e plusvalenze partecipative ai sensi degli articoli 47,
comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché dell’articolo 4, comma
1, lettera q), del D. lgs 12 dicembre 2003, n. 344.
In virtù di quanto disposto dal comma 64 della legge di stabilità 2016 la
rideterminazione di cui agli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del TUIR non
si applica ai soggetti indicati nell’articolo 5 del medesimo testo unico.
Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES
la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per i quali viene disposta l’applicazione
di un’addizionale IRES di 3,5 punti percentuali.
Circolare n. 20/E Roma, 18/05/2016 - Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti.
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