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30 luglio 2014

I limiti alle detrazioni per spese scolastiche e universitarie


Le spese scolastiche ed universitarie fruiscono della detrazione al 19% dall'imposta lorda.


Nelle spese di frequenza ai corsi di istruzione secondaria ed universitaria non rientrano le spese per materiale didattico, libri, strumenti musicali etc.

In riferimento ai contributi pagati dagli studenti iscritti presso università private, possono essere detratti in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi statali. 

Bisognerà pertanto, equiparare l'università pubblica a quella privata, identificando i corsi di laurea identici o affini tenuti presso l'università statale nella stessa città, o nella stessa regione, in cui ha sede l'università privata.

Riguardo le spese di frequenza presso istituti o università estere, o università telematiche, sono detraibili in misura non superiore a quelle stabilite per tasse e contributi versati agli istituti italiani. Ai fini della detrazione bisognerà fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza ai corsi similari, tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio del contribuente (Circ. 95/2000).

Tra le spese accessorie detraibili, sostenute per istruzione ed università, vi è il contributo versato per accedere alla prova di selezione prevista dall'università. Infatti, laddove la prova di preselezione è richiesta dall'ordinamento universitario, essa costituisce una condizione necessaria per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria (come disposto dalla Ris. 87/2008).

Al contrario, non è possibile portare in detrazione, le spese sostenute per i contributi, pagati all'università pubblica, per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (Circ. 39/2010). 

mariadellecave

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