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31 luglio 2014

Detrazioni casa: per le parti comuni è necessario il condominio



Secondo consolidata giurisprudenza il condominio, si costituisce, di fatto, quando più soggetti occupano un edificio, avendo la proprietà esclusiva di piani o porzioni di piani.

Secondo il codice civile, è obbligatorio nominare un amministratore ed aprire un conto corrente dedicato al condominio quando i condomini siano più di otto. Nel caso in cui i condomini superino il numero di dieci, sarà necessario anche approvare un regolamento di condominio.

Visto il quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la Circ n.11/E 2014, ha di recente chiarito che anche in presenza di un condominio “minimo”, ovvero inferiore agli otto condomini, sarà necessario che i pagamenti concernenti ristrutturazioni edilizie debbano essere fatti a nome del condominio.

Per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni i condomini (che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore) dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale per il condominio.

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico, indicando nella causale, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento. Riguardo al conto corrente, si potrà evitare di aprirne uno intestato al condominio e procedere ai pagamenti dal conto di uno dei condomini.

Le spese sostenute (e quindi la detrazione) dovranno essere ripartite in ragione dei millesimi di proprietà dei diversi condomini, così come avviene nei condomini ordinari. Inoltre, i documenti giustificativi delle spese riguardanti le parti comuni dovranno necessariamente essere intestati al condominio.

mariadellecave

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