Secondo consolidata giurisprudenza il condominio, si
costituisce, di fatto, quando più soggetti occupano un edificio, avendo la
proprietà esclusiva di piani o porzioni di piani.
Secondo il codice civile, è
obbligatorio nominare un amministratore ed aprire un conto corrente dedicato al
condominio quando i condomini siano più di otto. Nel caso in cui i condomini
superino il numero di dieci, sarà necessario anche approvare un regolamento di
condominio.
Visto il quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la
Circ n.11/E 2014, ha di recente chiarito che anche in presenza di un condominio
“minimo”, ovvero inferiore agli otto condomini, sarà necessario che i pagamenti
concernenti ristrutturazioni edilizie debbano essere fatti a nome del
condominio.
Per beneficiare della detrazione per i lavori di
ristrutturazione delle parti comuni i condomini (che non hanno l’obbligo di
nominare un amministratore) dovranno obbligatoriamente richiedere il codice
fiscale per il condominio.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico,
indicando nella causale, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello
del condomino che effettua il pagamento. Riguardo al conto corrente, si potrà evitare
di aprirne uno intestato al condominio e procedere ai pagamenti dal conto di
uno dei condomini.
Le spese sostenute (e quindi la detrazione) dovranno essere
ripartite in ragione dei millesimi di proprietà dei diversi condomini, così
come avviene nei condomini ordinari. Inoltre, i documenti giustificativi delle
spese riguardanti le parti comuni dovranno necessariamente essere intestati al
condominio.
mariadellecave
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