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01 agosto 2014

Exit tax rateizzabile





Quando le imprese abbandonano il territorio dello Stato italiano
e non conferiscono i beni in una stabile organizzazione italiana, i beni aziendali si considerano realizzati, ovvero sul piano fiscale è come se fossero stati venduti, appunto realizzati. Da qui il nome di Exit Tax, dovuta nel caso di cambio residenza delle società.

Il Decreto del 2 luglio 2014 all'Art. 1 ha introdotto l'opzione per la sospensione o rateizzazione, per i soggetti esercenti imprese commerciali, che trasferiscono la residenza, in Stati appartenenti all'Unione Europea.

Detti soggetti potranno optare, per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovuti alla plusvalenza,in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La predetta plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento.

Le disposizioni si applicano, altresì, se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato italiano è trasferita in un altro Stato comunitario.

In caso di sospensione e di rateizzazione, sono dovuti interessi da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o rateizzata.

Con il Provvedimento del 10 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il dettato normativo, prevedendo le modalità operative con cui applicare la sospensione o rateizzazione.

Entro il termine per il versamento del saldo, delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta, di residenza in Italia, bisognerà inviare un'apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la sospensione bisognerà presentare annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all'indicazione della plusvalenza con indicazione dell'importo della plusvalenza ancora sospesa, dell'ammontare dell’imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.

In caso di fusione,scissione o conferimento d'azienda, effettuati successivamente al trasferimento di residenza, tali obblighi ricadono sull'incorporante, sulla società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul conferitario. La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l'ammontare dell’Exit tax sospesa.

Il pagamento della prima rata va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. Le restanti rate, comprensive di interessi, sono versate, negli anni successivi, entro il medesimo termine.

L’Ufficio, con atto motivato e sulla base delle informazioni disponibili o comunque raccolte può subordinare l'efficacia dell'opzione per la sospensione o rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione. La garanzia non è dovuta quando la società, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza non ha conseguito perdite ed ha un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio almeno pari al 120 per cento dell'importo dell'imposta sospesa e/o rateizzata.

mariadellecave

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