Con
l’approvazione definitiva del DLgs. sulle semplificazioni fiscali si conferma
quanto previsto dal provvedimento, approvata il 19 settembre, in tema di società in perdita sistematica.
Diventeranno
cinque i periodi di imposta, da
monitorare ai fini dell’applicazione della disciplina inerente le società di
comodo: se la società risulta in perdita fiscale per cinque (anziché tre) periodi d’imposta consecutivi; oppure se la
società, nello stesso arco temporale, risulta in perdita per quattro (anziché due) periodi
d’imposta e nel rimanente periodo realizza un reddito inferiore al minimo.
Il
regime penalizzante per tali società resta invariato :imputazione del reddito
minimo e della base imponibile minima
IRAP, maggiorazione IRES del
10,5%, limiti alla compensazione o
al rimborso del credito IVA); ma si produrranno nel sesto periodo d’imposta (ovvero, nel periodo d’imposta successivo al quinquennio chiuso in perdita)
e non più nel quarto periodo come originariamente stabilito.
Le
nuove disposizioni trovano applicazione nel 2014 per i c.d. “soggetti solari”. Tali
soggetti si qualificano “di comodo” nel 2014 (UNICO 2015), qualora, ad esempio: - i periodi di imposta dal 2009
al 2013 risultino in perdita fiscale,
ovvero siano in perdita e il
periodo di imposta 2011 presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Vista
la nuova disciplina sulle
società in perdita, nel 2014, risulteranno fuori dalla disciplina in esame le
società costituite dal 2009 in avanti.
Maria Delle Cave
Nessun commento:
Posta un commento