La
circolare n. 300/A/7812/14/106/16, del Ministero dell’Interno conferma
espressamente
che è sempre possibile concedere
un veicolo a titolo di cortesia o
di favore, senza obbligo di
registrazione per l’utilizzatore.
In
merito all’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione la circolare
rimanda alle precedenti circolari nn. 15513/2014 e 23743/2014 del Ministero delle
Infrastrutture e trasporti.
In
particolare, l’obbligo di annotazione, in caso di comodato, è obbligatorio solo
quando tale atto, preveda l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in
modo esclusivo, personale e
continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
In
riferimento al comodato di
veicoli in ambito familiare, si conferma
l’esclusione in caso di concessione ad un familiare convivente. Si precisa che nei
casi di familiari non conviventi l’obbligo
di annotazione è comunque subordinato al fatto che il veicolo sia
concesso in uso personale per un
periodo continuativo di 30 giorni.
Nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da
parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. la
circolare ribadisce che le norme in commento non sono retroattive e
che, pertanto, trovano applicazione per atti e fatti dai quali discende la
disponibilità del veicolo dopo il 3 novembre 2014.
Pertanto,
la comunicazione è obbligatoria per
tutti gli atti posti in essere dal 3
novembre 2014, mentre è facoltativa per gli atti posti in essere dal 7
dicembre 2012 al 2 novembre 2014.
Le
sanzioni previste partono dai 705 Euro fino ai 3.526 Euro e ritiro del libretto
di circolazione si applicheranno solo decorsi
30 giorni dal 3 novembre 2014 e, quindi, a partire dal 4 dicembre 2014; poiché l’utilizzatore
può procedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall’utilizzo stesso.
Maria Delle Cave
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