Per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015
nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non
dovranno più trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere
di intento ricevute. Questa la novità, di impatto quasi immediato, contenuta
nell’art. 20 del DLgs. sulle semplificazioni fiscali, approvato in via
definitiva ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce delle novità, la trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia
sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale.
All’atto della ricezione delle lettere di intento, l’Agenzia delle Entrate
rilascerà una ricevuta telematica che l’esportatore abituale provvederà a
consegnare al proprio fornitore congiuntamente a una copia della relativa
lettera di intento.
Resta fermo l’obbligo, per il fornitore, di indicare nella dichiarazione
IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute.
Le modalità operative delle nuove regole dovranno essere definite da uno
specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Maria Delle Cave
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