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21 novembre 2014

Nuove modalità di invio per le lettere di intento


Per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015
nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non dovranno più trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere di intento ricevute. Questa la novità, di impatto quasi immediato, contenuta nell’art. 20 del DLgs. sulle semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Alla luce delle novità, la trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale.

All’atto della ricezione delle lettere di intento, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta telematica che l’esportatore abituale provvederà a consegnare al proprio fornitore congiuntamente a una copia della relativa lettera di intento.

Resta fermo l’obbligo, per il fornitore, di indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute.

Le modalità operative delle nuove regole dovranno essere definite da uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Maria Delle Cave


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