Coloro che nel 2014 hanno cambiato regime, passando dai minimi
a quello
ordinario o viceversa, non sono tenuti al versamento del secondo acconto. Il
versamento resta dovuto per chi non ha effettuato alcun cambio di regime e per
i minimi che detengono anche redditi, diversi da quelli di impresa o lavoro
autonomo, che non possono beneficiare dell’imposta sostitutiva, fatta salva la
possibilità di applicare il metodo previsionale.
I contribuenti che sia nel 2013 che nel 2014 applicano il regime dei minimi
devono versare secondo acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse
modalità previste per l’Irpef.
Nel caso assai frequente del contribuente che nel 2013 ha applicato il
regime dei minimi e che nel 2014 l’ha abbandonato, il legislatore nulla ha
previsto. Ci si deve quindi chiedere se versare l’acconto della sostitutiva,
per poi scomputarlo dall’Irpef dovuta nel prossimo modello Unico. Tuttavia l’assenza
di un obbligo normativo di versamento induce a ritenere che la mancanza di una
“base imponibile storica Irpef” comporti la non necessarietà del versamento.
Mancando chiarimenti ufficiali, è plausibile supporre che se nel 2014 si
passa dal regime agevolato a quello ordinario, non sussiste un obbligo di
pagamento dell’acconto e che gli eventuali versamenti effettuati (per scelta o
per obbligo) possono essere scomputati dall’Irpef dovuta mediante passaggio in
RN.
Maria Delle Cave
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