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08 dicembre 2014

Cassazione a favore delle verifiche “lunghe"


È stato accolto il ricorso del Fisco (sentenza 20 novembre 2014
n. 24690 della Sesta Sezione Tributaria della Cassazione) nell’ambito di una che la CTR di Perugia ha annullato ritenendo violate le garanzie procedurali di cui all’articolo 12 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). 

La verifica presso la sede della contribuente si era infatti protratta oltre il termine prescritto dalla norma.

Secondo la Cassazione, la CTR sbaglia quando afferma l’inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento, dei dati raccolti nel corso della verifica “lunga” perché “il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione”.

Quando la protrazione delle operazioni di verifica sia ingiustificata, il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi, può rivolgersi al Garante, che in seguito alle segnalazioni esercita i poteri istruttori richiesti dal caso, richiamando gli Uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 dello Statuto.


Maria Delle Cave

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