È stato accolto il ricorso del Fisco (sentenza 20 novembre 2014
n. 24690 della
Sesta Sezione Tributaria della Cassazione) nell’ambito di una che
La verifica presso la sede della contribuente
si era infatti protratta oltre il termine prescritto dalla norma.
Secondo la Cassazione ,
la CTR sbaglia
quando afferma l’inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento, dei dati raccolti
nel corso della verifica “lunga” perché “il termine di permanenza degli
operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del
contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo
dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo
decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle
disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno
del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente
dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione”.
Quando la protrazione delle operazioni di verifica sia ingiustificata, il
contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi, può
rivolgersi al Garante, che in seguito alle segnalazioni esercita i poteri
istruttori richiesti dal caso, richiamando gli Uffici al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 5 e 12 dello Statuto.
Maria Delle Cave
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