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09 dicembre 2014

Omaggi: differenza di trattamento a seconda del destinatario


Con riferimento agli omaggi destinati ai clienti del professionista,
l’art.54, comma 5 del TUIR comprende espressamente tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (omaggi). Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo.

Diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, manca qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente, pertanto le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio, a prescindere dal valore unitario.

Pertanto, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

A titolo esemplificativo 10 Euro per ogni 1000 Euro fatturati, costi deducibili per cassa,
nel rispetto del principio generale previsto per il reddito di lavoro autonomo.

Riguardo il trattamento fiscale degli omaggi che il professionista destina ai dipendenti/collaboratori, nonostante tale fattispecie non sia espressamente disciplinata dal TUIR, il relativo costo dovrebbe essere deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 6 del TUIR, sulla base del principio generale dell’inerenza.

In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali in natura sono imponibili, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro ex art. 51 comma 3 del TUIR; in caso di superamento della suddetta soglia, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.


Maria Delle Cave

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