Con riferimento agli omaggi destinati ai clienti del professionista,
l’art.54,
comma 5 del TUIR comprende espressamente tra le spese di rappresentanza quelle
sostenute per beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (omaggi). Come chiarito
dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, le disposizioni relative alla
qualificazione delle spese di rappresentanza rilevano anche ai fini del reddito
di lavoro autonomo.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, manca qualsiasi
riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente, pertanto le
spese relative ai beni distribuiti gratuitamente concorrono a formare il
plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio, a prescindere
dal valore unitario.
Pertanto, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla
clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza,
nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
A titolo esemplificativo 10 Euro per ogni 1000 Euro fatturati, costi
deducibili per cassa,
nel rispetto del principio generale previsto per il reddito di lavoro
autonomo.
Riguardo il trattamento fiscale degli omaggi che il professionista destina
ai dipendenti/collaboratori, nonostante tale fattispecie non sia espressamente
disciplinata dal TUIR, il relativo costo dovrebbe essere deducibile in misura
integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 6 del TUIR, sulla base del principio generale
dell’inerenza.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di
Natale e le altre erogazioni liberali in natura sono imponibili, salvo che non
rientrino nel limite di 258,23 euro ex art. 51 comma 3 del TUIR; in caso di
superamento della suddetta soglia, concorre a formare il reddito l’intero
valore e non solo la parte eccedente.
Maria Delle Cave
Nessun commento:
Posta un commento