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06 dicembre 2014

Merci nei bagagli personali


Determinati beni possono essere ammessi nel territorio della Ue in franchigia dai dazi doganali e in esenzione dall’IVA, cui sarebbero normalmente soggetti.

Per l’applicazione del beneficio fiscale, occorre tener presente preliminarmente che, mentre le franchigie doganali fanno riferimento al territorio doganale della Ue come ambito di importazione, le esenzioni dall’IVA prendono in considerazione i territori degli Stati membri in cui si applica la Direttiva 2006/112/CE.

L’esclusione dal pagamento dei diritti doganali può realizzarsi soltanto nel caso in cui essa non sia suscettibile di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno.

Pertanto, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un Paese terzo, la cui importazione sia esente da IVA. 

Il DM 32/2009 prevede, che le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale sono importate in esenzione da imposta sul valore aggiunto, accisa e dazi doganali a patto che sussistano i seguenti presupposti:

a) le importazioni abbiano natura non commerciale;

b) il valore delle merci non sia superiore complessivamente a 300 euro per viaggiatore.


Per quanto riguarda i prodotti del tabacco e i prodotti alcolici, l’esenzione è accordata entro limiti quantitativi massimi.

Al contrario, per chi ha la propria residenza nelle zone di frontiera, i lavoratori frontalieri e il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l’Unione europea, sono previste soglie monetarie ridotte.

In merito ai carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli l’esenzione è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10 litri.

Usufruiscono del beneficio in questione anche i beni personali ricevuti nel quadro di una successione, i beni importati in occasione di un matrimonio, nonché i corredi e il necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti che vengono a soggiornare nel territorio dell’Ue a fini di studio. Sono, infine, agevolate le merci inviate a enti caritativi o filantropici.


Maria Delle Cave

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