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12 dicembre 2014

Cessioni all’esportazione


L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 10.11.2014 n. 98, ha chiarito che
le cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario possono essere operate in regime di non imponibilità IVA anche qualora il cedente dimostri l’avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE successivamente al termine di 90 giorni.

Il chiarimento dell’Agenzia si fonda sui principi definiti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19.12.2013, relativa alla causa C-563/12. In tale sentenza, la Corte di Giustizia UE ha valutato la legittimità del termine di 90 giorni, per fornire prova dell’effettiva esportazione dei beni, ai fini della non imponibilità IVA della cessione. Secondo la Corte di Giustizia, gli Stati membri possono stabilire un “termine ragionevole per le esportazioni (…), al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione”.

Tanto premesso, secondo i giudici, una normativa nazionale che subordini l’applicazione del regime di non imponibilità IVA ad un termine per l’uscita della merce, senza però consentire al soggetto passivo di dimostrare che la condizione per beneficiare dello stesso è stata comunque soddisfatta, eccede quanto necessario per contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

Nell’ipotesi in cui il cedente abbia prudenzialmente applicato l’IVA relativa all’operazione di cessione all’esportazione e fornisca la prova dell’avvenuta uscita dei beni oltre il termine di 90 giorni, è consentito il “recupero” dell’imposta già versata, mediante o la nota di variazione in diminuzione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello di esportazione; oppure con l’istanza di rimborso, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto impositivo.


Maria Delle Cave

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