Per quanto riguarda la Svizzera, tale scambio sarà possibile dal 2018, e da
tale data avrà luogo con cadenza annuale, lo screening dei conti esteri sarà di
fatto totale. L’Amministrazione fiscale italiana avrà innanzitutto a
disposizione i dati anagrafici dei propri residenti titolari di conti
oltreconfine: nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita (ciò
avverrà anche se il titolare formale del conto è una persona giuridica ma,
attraverso le procedure descritte nel c.d. “Common Reporting Standard”, si
riesce a provare che il titolare effettivo del conto è una persona fisica).
Seguiranno il numero del conto (o un dato equivalente, quale potrebbe
essere la denominazione del conto stesso, se non vi è un numero), l’intermediario
finanziario presso il quale il conto è intrattenuto, nonché il controvalore del
conto alla chiusura del periodo d’imposta (o alla chiusura del rapporto, se
questa è avvenuta nel corso del periodo d’imposta).
Anche per quanto riguarda i conti deposito, è previsto l’obbligo di fornire
all’Amministrazione dello Stato di residenza del titolare l’ammontare degli
interessi che maturano sul conto stesso.
Sono così 52, dopo l’adesione della Confederazione Elvetica, le
Amministrazioni degli Stati che hanno sottoscritto il “Multilateral Competent Authority
Agreement”.
Si evidenzia che lo scambio sarà automatico, e non selettivo, per cui l’Amministrazione
italiana avrà a disposizione i dati di tutti i correntisti, e non solo di
quelli per i quali sussistono segnalazioni o accertamenti in corso.
Maria Delle Cave
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