La massima relativa alla sentenza n. 3458/45/2014 della Commissione
Tributaria Regionale di Milano stabilisce che beni strumentali non possono
rappresentare elementi di capacità contributiva ai fini del c.d.
“redditometro”, in quanto assumono rilevanza unicamente nella determinazione
del reddito di lavoro autonomo. Il limite forfettario di deduzione per le
autovetture a uso promiscuo, disposto dall’articolo 164 del TUIR, deve quindi
ritenersi estraneo alla disciplina del “redditometro” e non può trovare
applicazione al fine di sostenere una presunzione di capacità contributiva in
grado di concorrere alla determinazione del reddito per la quota di spesa
indeducibile relativa al veicolo.
La controversia ha riguardato un libero professionista che ha impugnato gli
avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha determinato un
maggior reddito ai fini Irpef per gli anni 2007 e 2008. Il contribuente, nel ricorso,
ha lamentato l’inclusione nel calcolo del reddito sintetico dell’autovettura
utilizzata come bene strumentale per l’attività di lavoro autonomo tanto da
rappresentare, unitamente alla disponibilità dell’immobile adibito a residenza
principale, quasi integralmente il reddito presunto per il 2007.
L’Agenzia delle Entrate ha difeso il proprio operato sostenendo che una
delle due autovetture considerate per la ripresa era stata utilizzata
promiscuamente tanto da dover concorrere alla determinazione del reddito
sintetico per il 60 per cento.
La CTR meneghina afferma che i beni strumentali non possono rappresentare
elementi di capacità contributiva ai fini del redditometro, avendo rilevanza
unicamente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Quanto poi alla
pretesa applicabilità delle disposizioni previste nell’art. 164 del TUIR ai
fini del redditometro, la CTR osserva: “che la misura forfettaria disposta dall’articolo
citato non ha nulla a che vedere con la disciplina del redditometro e
non può essere applicata ai fini di sostenere una presunzione di capacità
contributiva, atteso che non
rispecchia in alcun modo il reale utilizzo del veicolo”.
Maria Delle Cave
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