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19 dicembre 2014

L’uso promiscuo salva dal redditometro


La massima relativa alla sentenza n. 3458/45/2014 della Commissione
Tributaria Regionale di Milano stabilisce che beni strumentali non possono rappresentare elementi di capacità contributiva ai fini del c.d. “redditometro”, in quanto assumono rilevanza unicamente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il limite forfettario di deduzione per le autovetture a uso promiscuo, disposto dall’articolo 164 del TUIR, deve quindi ritenersi estraneo alla disciplina del “redditometro” e non può trovare applicazione al fine di sostenere una presunzione di capacità contributiva in grado di concorrere alla determinazione del reddito per la quota di spesa indeducibile relativa al veicolo.

La controversia ha riguardato un libero professionista che ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha determinato un maggior reddito ai fini Irpef per gli anni 2007 e 2008. Il contribuente, nel ricorso, ha lamentato l’inclusione nel calcolo del reddito sintetico dell’autovettura utilizzata come bene strumentale per l’attività di lavoro autonomo tanto da rappresentare, unitamente alla disponibilità dell’immobile adibito a residenza principale, quasi integralmente il reddito presunto per il 2007.

L’Agenzia delle Entrate ha difeso il proprio operato sostenendo che una delle due autovetture considerate per la ripresa era stata utilizzata promiscuamente tanto da dover concorrere alla determinazione del reddito sintetico per il 60 per cento.

La CTR meneghina afferma che i beni strumentali non possono rappresentare elementi di capacità contributiva ai fini del redditometro, avendo rilevanza unicamente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Quanto poi alla pretesa applicabilità delle disposizioni previste nell’art. 164 del TUIR ai fini del redditometro, la CTR osserva: “che la misura forfettaria disposta dall’articolo citato non ha nulla a che vedere con la disciplina del redditometro e non può essere applicata ai fini di sostenere una presunzione di capacità contributiva, atteso che non rispecchia in alcun modo il reale utilizzo del veicolo”.


Maria Delle Cave

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