Nel nuovo regime agevolato, che sostituirà quello dei minimi
a far data dal
1 gennaio 2015, le spese sostenute relative all’esercizio dell’attività
d’impresa o professionale sono forfetizzate nella percentuale di redditività.
I contribuenti forfetari determinano il reddito imponibile applicando
all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di
redditività nella misura diversificata a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l’attività esercitata.
Sul reddito imponibile si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e
comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per
cento.
Il reddito, sarà calcolato attraverso la contrapposizione di componenti
positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall’applicazione ai
ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi
riconosciuti, predeterminato del Legislatore.
Il coefficiente di redditività si applicherà ai proventi qualificati come
“ricavi”, non dovrebbero, quindi, partecipare alla determinazione del reddito
imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive così come i
dividendi e proventi assimilati. Dal reddito determinato forfetariamente potranno
sottrarsi i contributi previdenziali versati in forza di legge.
Maria Delle Cave
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