Prossimamente seguici On - Air su DIGIDAlive

Seguici sui Social


Icona RSS Icona-facebook Icona-twitter Follow Me on Pinterest Follow Me on Vimeo

15 dicembre 2014

Vendita di immobili: le regole sull’identificazione


Le cessioni degli immobili rilevano nel Paese in cui questi sono ubicati,
indipendentemente da status e residenza delle parti.

La cessione di un immobile rileva in Italia solo se lo stesso è ubicato nel territorio dello Stato. Se il bene è situato in altro Paese dell’Unione europea bisognerà verificare se è necessario identificarsi in quello Stato. Allo stesso modo, gli eventuali servizi che possono essere forniti o ricevuti in occasione del trasferimento del bene rilevano nel Paese in cui questo è ubicato, ma solo quando presentano un nesso diretto con l’immobile.

Ad esempio nel caso di compravendita di un fabbricato situato in Italia tra un tedesco e un francese (l’operazione rileva in Italia). Il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, indipendentemente dal fatto che il cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini Iva in Italia.

Lo stesso ragionamento va sviluppato, ad esempio, per una cessione effettuata da un soggetto passivo italiano di un immobile sito in Francia a un cessionario (sempre soggetto passivo) non stabilito in Francia: bisogna verificare se in Francia è prevista l’applicazione del reverse charge per capire chi dei due si dovrà ivi identificare.

Non è tuttavia sempre scontato qualificare un bene come immobile. Tra questi ultimi rientrano sia quelli derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione, sia quelli erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene; ad esempio: perizie, anche a fini assicurativi, a garanzia di prestiti o nell’ambito di controversie; locazioni, anche finanziarie; intermediazioni su vendite o locazioni; servizi legali relativi al trasferimento di proprietà, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti, quali le pratiche notarili, o la stesura di contratti di compravendita.

Al contrario, non seguono le predette regole, ad esempio, i servizi legali in materia di contratti che non siano specificamente connessi al trasferimento di beni immobili (ad esempio, la consulenza per la redazione di clausole applicabili a una generalità di cessioni).


Maria Delle Cave

Nessun commento:

Posta un commento