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08 gennaio 2015

Prodotti venduti on line a privati Ue senza fattura


Gli operatori che vendono via internet beni sotto i 35.000 euro a privati
stabiliti nella Ue possono essere esonerati dalla certificazione dei corrispettivi.

La vendita di prodotti on line, da parte di soggetti passivi IVA, rientra nell’ambito del commercio elettronico “indiretto”. Si tratta di operazioni caratterizzate da una transazione monetaria telematica alla quale fa seguito la spedizione dei beni acquistati. Ai fini IVA, le cessioni di beni on line sono riconducibili alla disciplina delle vendite per corrispondenza.

Le vendite per corrispondenza si caratterizzano per il fatto che la determinazione del cliente all’acquisto si realizza sul catalogo mentre la consegna dei beni viene effettuata tramite servizio postale o con mezzi di trasporto cui provvede la ditta venditrice.

Per le cessioni effettuate a “privati” nel territorio dello Stato, vige un regime (facoltativo) di esclusione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Nello specifico la normativa esclude l’emissione della fattura per le “cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto (…) per corrispondenza” ed esonera da ulteriori forme di certificazione fiscale le “cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni”.

Considerazioni diverse devono essere svolte, invece, per i beni che, acquistati telematicamente, infatti, il legislatore comunitario ha previsto, una deroga al regime IVA al di sotto di una specifica soglia monetaria. nello Stato di partenza dei beni. Affinché si applichi la suddetta deroga territoriale, l’importo globale annuo delle vendite a distanza deve essere inferiore a 100.000 euro.

La disciplina è recepita, a livello nazionale, dall’art. 41 comma 1 lett. b) del DL 331/93, secondo cui le cessioni di beni “per corrispondenza e simili” nei confronti di privati non si considerano “cessioni intracomunitarie” di beni se l’ammontare delle stesse, con riferimento allo Stato di destinazione, è inferiore a 100.000 euro.

A prescindere dall’avvenuto superamento della soglia annua, si può comunque optare per l’imposizione nello Stato di destinazione, esercitando l’opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio attività.

Il diverso regime ai fini della certificazione dei corrispettivi ha come conseguenza che le vendite qualificate come “cessioni intracomunitarie” sono soggette a fatturazione, risultando inapplicabile la deroga dall’obbligo di fatturazione di cui all’art. 22 del DPR 633/72 prevista per le cessioni “interne”; mentre le vendite assoggettate ad IVA in Italia possono fruire dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, in quanto vendite “interne”.

Maria Delle Cave

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