Gli operatori che vendono via internet beni sotto i 35.000 euro a privati
stabiliti nella Ue possono essere esonerati dalla certificazione dei
corrispettivi.
La vendita di prodotti on line, da parte di soggetti passivi IVA, rientra
nell’ambito del commercio elettronico “indiretto”. Si tratta di operazioni
caratterizzate da una transazione monetaria telematica alla quale fa seguito la
spedizione dei beni acquistati. Ai fini IVA, le cessioni di beni on line sono
riconducibili alla disciplina delle vendite per corrispondenza.
Le vendite per corrispondenza si caratterizzano per il fatto che la
determinazione del cliente all’acquisto si realizza sul catalogo mentre la
consegna dei beni viene effettuata tramite servizio postale o con mezzi di
trasporto cui provvede la ditta venditrice.
Per le cessioni effettuate a “privati” nel territorio dello Stato, vige un
regime (facoltativo) di esclusione dagli obblighi di certificazione dei
corrispettivi. Nello specifico la normativa esclude l’emissione della fattura
per le “cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto (…) per
corrispondenza” ed esonera da ulteriori forme di certificazione fiscale le
“cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per
corrispondenza, limitatamente a dette cessioni”.
Considerazioni diverse devono essere svolte, invece, per i beni che,
acquistati telematicamente, infatti, il legislatore comunitario ha previsto,
una deroga al regime IVA al di sotto di una specifica soglia monetaria. nello
Stato di partenza dei beni. Affinché si applichi la suddetta deroga
territoriale, l’importo globale annuo delle vendite a distanza deve essere
inferiore a 100.000 euro.
La disciplina è recepita, a livello nazionale, dall’art. 41 comma 1 lett.
b) del DL 331/93, secondo cui le cessioni di beni “per corrispondenza e simili”
nei confronti di privati non si considerano “cessioni intracomunitarie” di beni
se l’ammontare delle stesse, con riferimento allo Stato di destinazione, è
inferiore a 100.000 euro.
A prescindere dall’avvenuto superamento della soglia annua, si può comunque
optare per l’imposizione nello Stato di destinazione, esercitando l’opzione
nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione
di inizio attività.
Il diverso regime ai fini della certificazione dei corrispettivi ha come
conseguenza che le vendite qualificate come “cessioni intracomunitarie” sono
soggette a fatturazione, risultando inapplicabile la deroga dall’obbligo di
fatturazione di cui all’art. 22 del DPR 633/72 prevista per le cessioni
“interne”; mentre le vendite assoggettate ad IVA in Italia possono fruire dell’esonero
dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, in quanto vendite “interne”.
Maria Delle Cave
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