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12 gennaio 2015

Se il professionista ha più veicoli


Il TUIR prevede per i titolari di redditi di lavoro autonomo la deducibilità
nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo. Inoltre, se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Tuttavia la norma non deve essere interpretata come obbligo di dedurre i costi relativamente al medesimo veicolo; qualora il professionista decida, nel corso dell’anno, di sostituire l’autovettura, l’ammortamento è deducibile per la quota parte riferibile al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di cessione.

Nell’ipotesi in cui un professionista utilizzi due autovetture per l’espletamento della propria attività, la Direzione Regionale Toscana nella nota n. 911-4942 del 6 febbraio 2013 ha affermato che, per espressa disposizione normativa, il contribuente potrà portare in deduzione le spese relative all’utilizzo di un solo autoveicolo.

La scelta di quale dei due veicoli considerare fiscalmente rilevante è rimessa al contribuente. Di conseguenza, non sembrano esservi impedimenti se il proprietario di un’autovettura completamente ammortizzata ne acquisti una nuova senza cedere la prima e su questa seconda autovettura conteggia gli ammortamenti fiscalmente deducibili.

Più delicato è il caso in cui il professionista utilizzi in determinati periodi dell’anno un veicolo (ad esempio, lo scooter) e in altri periodi un altro (ad esempio, l’autovettura).

Una prima soluzione potrebbe essere quella di dedurre solo i costi dell’autovettura relativi all’intero periodo d’imposta, tuttavia si potrebbe anche voler optare per una ripartizione dei costi in funzione dell’effettivo utilizzo, ad esempio perché sono state stipulate assicurazioni temporanee su entrambi i veicoli.

La ratio della norma è quella di limitare la deduzione di costi relativi a più veicoli in capo al percipiente reddito di lavoro autonomo. Pertanto, ripartendo i costi su base temporale, la norma non verrebbe disattesa.

In alternativa l’Agenzia potrebbe sostenere che il requisito debba essere verificato su base annua e che, quindi, i costi deducibili siano relativi solo ad un veicolo a periodo d’imposta.

In relazione ai profili IVA, è previsto che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio della professione.

Sempre nella Nota DRE Toscana 6 febbraio 2013 n. 911-4942 si legge che, seppur ai fini IVA non sono disciplini espressamente limiti numerici, la detrazione nella misura del 40% è legata all’utilizzo nell’ambito dell’attività esercitata da parte del contribuente.

Perciò non si può escludere la possibilità di detrarre l’IVA per entrambi i veicoli.


Maria Delle Cave

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