Il
TUIR prevede per i titolari di redditi di lavoro autonomo la
deducibilità
nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo
veicolo. Inoltre, se l’attività è svolta da società semplici e
da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un
veicolo per ogni socio o associato.
Tuttavia
la norma non deve essere interpretata come obbligo di dedurre i costi
relativamente al medesimo veicolo; qualora il professionista decida,
nel corso dell’anno, di sostituire l’autovettura, l’ammortamento
è deducibile per la quota parte riferibile al periodo che va
dall’inizio del periodo d’imposta alla data di cessione.
Nell’ipotesi
in cui un professionista utilizzi due autovetture per l’espletamento
della propria attività, la Direzione Regionale Toscana nella nota n.
911-4942 del 6 febbraio 2013 ha affermato che, per espressa
disposizione normativa, il contribuente potrà portare in deduzione
le spese relative all’utilizzo di un solo autoveicolo.
La
scelta di quale dei due veicoli considerare fiscalmente rilevante è
rimessa al contribuente. Di conseguenza, non sembrano esservi
impedimenti se il proprietario di un’autovettura completamente
ammortizzata ne acquisti una nuova senza cedere la prima e su questa
seconda autovettura conteggia gli ammortamenti fiscalmente
deducibili.
Più
delicato è il caso in cui il professionista utilizzi in determinati
periodi dell’anno un veicolo (ad esempio, lo scooter) e in altri
periodi un altro (ad esempio, l’autovettura).
Una
prima soluzione potrebbe essere quella di dedurre solo i costi
dell’autovettura relativi all’intero periodo d’imposta,
tuttavia si potrebbe anche voler optare per una ripartizione dei
costi in funzione dell’effettivo utilizzo, ad esempio perché sono
state stipulate assicurazioni temporanee su entrambi i veicoli.
La
ratio della norma è quella di limitare la deduzione di costi
relativi a più veicoli in capo al percipiente reddito di lavoro
autonomo. Pertanto, ripartendo i costi su base temporale, la norma
non verrebbe disattesa.
In
alternativa l’Agenzia potrebbe sostenere che il requisito debba
essere verificato su base annua e che, quindi, i costi deducibili
siano relativi solo ad un veicolo a periodo d’imposta.
In
relazione ai profili IVA, è previsto che l’imposta relativa
all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, è
ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio della
professione.
Sempre
nella Nota DRE Toscana 6 febbraio 2013 n. 911-4942 si legge che,
seppur ai fini IVA non sono disciplini espressamente limiti numerici,
la detrazione nella misura del
40% è legata all’utilizzo nell’ambito dell’attività
esercitata da parte del contribuente.
Perciò
non si può escludere la possibilità di detrarre l’IVA per
entrambi i veicoli.
Maria Delle
Cave
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