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15 gennaio 2015

Semplificazioni fiscali: addizionali comunali e regionali all’IRPEF


La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

L'art. 8 del decreto interviene sull’art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997 e sull’art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, con l’obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto concerne l’addizionale regionale, l’art. 8, comma 1, del decreto modifica l’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l’addizionale debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce.

In tal modo il decreto rende uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l’addizionale regionale con quella già prevista per l’addizionale comunale, oggi fissata al 1° gennaio.

Per quanto concerne l’addizionale comunale, l’art. 8, comma 2, del decreto modifica l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360 del 1998, semplificando il calcolo dell’acconto dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l’aliquota per l’acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento. Per effetto della modifica, l’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale.

Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Per quanto concerne l’addizionale comunale, invece, la determinazione dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015.
L’art. 8 del decreto, infine, per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e l’attività dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, prevede, sia per le regioni e le province autonome (comma 1, lett. a), sia per i comuni (comma 3), l’obbligo di comunicare “i dati (…) individuati con decreto del Ministero delle finanze” ai fini della loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle finanze.

In questo modo sarà data immediata evidenza ai dati rilevanti per l’applicazione delle addizionali regionale e comunale, prima desumibili esclusivamente dall’esame delle leggi e delle delibere approvate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni.


Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014

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