La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L'art. 8 del decreto interviene sull’art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997 e
sull’art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, con l’obiettivo di
semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionali regionale e
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per quanto concerne l’addizionale regionale, l’art. 8, comma 1, del decreto
modifica l’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che
l’addizionale debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha il
domicilio fiscale al 1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui
l’addizionale stessa si riferisce.
In tal modo il decreto rende uniforme la data rilevante per la verifica del
domicilio fiscale per l’addizionale regionale con quella già prevista per
l’addizionale comunale, oggi fissata al 1° gennaio.
Per quanto concerne l’addizionale comunale, l’art. 8, comma 2, del decreto
modifica l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360 del 1998, semplificando il
calcolo dell’acconto dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la
previsione che consentiva la possibilità di variare l’aliquota per l’acconto
mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l’anno di
riferimento. Per effetto della modifica, l’acconto dell’addizionale comunale
sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l’anno
precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale.
Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d’imposta 2014,
l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio
fiscale al 1° gennaio 2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli
dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche
2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre
2014.
Per quanto concerne l’addizionale comunale, invece, la determinazione
dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota
prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle
aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 troveranno
applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà
determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative
all’anno d’imposta 2015.
L’art. 8 del decreto, infine, per semplificare l'attività di
predisposizione della dichiarazione dei redditi e l’attività dei sostituti
d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari,
prevede, sia per le regioni e le province autonome (comma 1, lett. a), sia per
i comuni (comma 3), l’obbligo di comunicare “i dati (…) individuati con decreto
del Ministero delle finanze” ai fini della loro pubblicazione sul sito
Dipartimento delle finanze.
In questo modo sarà data immediata evidenza ai dati rilevanti per
l’applicazione delle addizionali regionale e comunale, prima desumibili
esclusivamente dall’esame delle leggi e delle delibere approvate dalle regioni,
dalle province autonome e dai comuni.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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