La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 10 del decreto interviene sulla determinazione del reddito di lavoro
autonomo, sostituendo il secondo periodo dell’art. 54, comma 5, del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito,
TUIR) riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio
sostenute direttamente dal committente.
Si ricorda che, in base al primo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR,
non modificato dal decreto, “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per
cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per
cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.
In base al secondo periodo del medesimo comma, applicabile fino al periodo
di imposta 2014, “Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute
dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.”.
Con Circolari n. 28/E del 2006, par. 38, e n. 11/E del 2007, par. 7.2 e
7.3, cui si rinvia per approfondimenti, ferma restando la natura di compenso
dei rimborsi spese, sono stati specificati gli adempimenti da seguire da parte
del committente e del professionista, per consentire al professionista di
dedurre integralmente dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute
dal committente per suo conto. Tali adempimenti prevedono, tra l’altro, il
“riaddebito” da parte del professionista delle spese sostenute per suo conto
dal committente.
La nuova disposizione, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2015,
prevede, invece, che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di
alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono
compensi in natura per il professionista”.
La disposizione in esame, a differenza di quella in vigore fino al 2014,
non attribuendo carattere di “compensi in natura” a talune prestazioni e
somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una
deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il
professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il
sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.
Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei
valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal
committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la
propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la
produzione del reddito (da addebitare in fattura).
Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del
costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più
subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle
regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali.
Per quanto concerne gli adempimenti, per effetto della modifica, “I
professionisti (…) non devono ‘riaddebitare’ in fattura tali spese al
committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di
costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo”.
Tale precisazione descrive le conseguenze essenziali della modifica
normativa sugli “adempimenti” da seguire, in base alla disposizione vigente
fino al 2014, per fruire della integrale deducibilità delle spese.
Per espressa previsione, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 del
TUIR si applica solo alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di
alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”. Di conseguenza, il
regime, ivi stabilito, non troverà applicazione nell’ipotesi in cui tali
prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e
analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di
prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché
acquistate direttamente dal committente.
Quale ulteriore effetto della modifica normativa, si fa presente che le
prestazioni e somministrazioni in esame, non costituendo compensi in natura,
non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo
di imposta che, in base al comma 5 dell’art. 54 del TUIR, costituiscono la base
di commisurazione:
- del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando la loro
deducibilità nella misura del 75 per cento del relativo importo (primo periodo);
- del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.
Si precisa, infine, che pur facendo riferimento ai “professionisti”, la
disposizione in esame deve intendersi generalmente applicabile nella
determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni di
cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e, quindi, anche agli “artisti”.
Pertanto si tenga presente che in merito a tali spese:
Fino al 2014 costituisce compenso:il professionista: emette la parcella
comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente e considera il
costo integralmente deducibile.
Dal 2015 non costituisce compenso: il professionista: emette la parcella
non comprendendo le spese sostenute dal committente per l’acquisto di
prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande e di
conseguenza considera non deducibili le spese sostenute dal committente per
l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e
bevande.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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