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16 giugno 2015

Soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria



Posto che le società di gestione del risparmio (SGR) detengono,
nella generalità dei casi, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della propria clientela presso una banca (ovvero un altro intermediario abilitato), si chiedono chiarimenti in merito all’individuazione del sostituto d’imposta in relazione ai proventi conseguiti dall’investitore, laddove la normativa fiscale preveda l’applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria da parte dell’intermediario incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi.

Inoltre, si chiedono precisazioni sul sostituto d’imposta tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sugli utili
derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A..

Con riferimento al primo quesito inerente l’individuazione del sostituto d’imposta nell’ipotesi in cui intervengano più intermediari nella riscossione dei proventi di natura finanziaria, laddove la normativa fiscale non individui uno specifico sostituto d’imposta, si forniscono le seguenti precisazioni.

Come noto, l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) stabilisce che “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento, dalla SGR,(omissis…), costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti”.

Il modulo operativo normalmente seguito dalla SGR, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, è quello dell’apertura presso una banca (o altro intermediario finanziario abilitato all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi) di un conto di deposito delle disponibilità liquide e di subdeposito degli strumenti finanziari della propria clientela intestati alla stessa SGR depositante con l’indicazione che si tratta di beni di terzi (c.d. “conti omnibus”) o di un apposito conto intestato alla SGR e sottorubricato a nome dei singoli clienti.

In tal caso, gli obblighi di sostituzione d’imposta non possono che ricadere sulla SGR in quanto intermediario più vicino al cliente, salvo nelle ipotesi in cui il prelievo alla fonte debba essere effettuato ex lege direttamente dall’emittente (ad esempio, nel caso di interessi di alcune obbligazioni e titoli similari non quotati, di dividendi di azioni non quotate, ecc.).

Tuttavia, in alternativa a tale modus operandi, è da ritenersi coerente con le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di “modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide degli strumenti finanziari della clientela”, anche l’adozione di un diverso schema operativo nel quale sia previsto che il cliente apra direttamente a proprio nome un conto corrente e un deposito titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SGR.

A tal fine, il cliente rilascia alla SGR una delega a movimentare i citati conti a seguito della stipula di un contratto di gestione di portafoglio.

Pertanto, nel caso sopra prospettato l’investitore intrattiene rapporti sia con la banca (presso la quale è aperto il rapporto di deposito) sia con la SGR (con la quale è stipulato il contratto di gestione di portafoglio). L’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dipenderanno dal regime scelto dall’investitore ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 (disciplinanti, rispettivamente, il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito).

In particolare, in caso di applicazione del regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari.

Si ritiene, infatti, che, a prescindere dalla stipula del contratto di gestione di portafoglio con la SGR e dalla possibilità per la stessa di movimentare i conti aperti presso la banca sulla base del mandato gestorio, restino fermi in capo alla banca gli obblighi di amministrazione connessi al deposito titoli ai sensi dell’articolo 1838 del codice civile.

In particolare, la suddetta disposizione, al comma 1, prevede che la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione “deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante”.

Pertanto, in forza del contratto di deposito, la banca è tenuta ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria percepiti dall’investitore secondo le disposizioni fiscali vigenti e ad effettuare i conseguenti obblighi dichiarativi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, rientrando i suddetti adempimenti tra gli obblighi connessi al deposito titoli.

Inoltre, per le stesse motivazioni di cui sopra, si è dell’avviso che la banca depositaria degli strumenti finanziari sia tenuta ad effettuare anche le segnalazioni delle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento rilevanti ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora, invece, il cliente rilasci l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato ovvero del regime del risparmio gestito alla SGR con la quale è stipulato il contratto di gestione di portafoglio, si ritiene che gli obblighi di sostituzione d’imposta in capo alla banca depositaria riguardino, nel primo caso, tutti i redditi di capitale conseguiti dall’investitore e, nel secondo caso, solo quei redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte (e che non concorrono, quindi, alla formazione del risultato maturato della gestione).

Con riferimento al secondo quesito riguardante il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, occorre rilevare che tale disposizione stabilisce che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., è applicata, in luogo della ritenuta di cui all’articolo 27, commi 1, 3 e 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal medesimo articolo 27.

La suddetta imposta sostitutiva, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 27-ter, è applicata “dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli”.

In quest’ultimo caso, ossia nell’ipotesi in cui le azioni siano depositate presso intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, il comma 8 dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che gli adempimenti fiscali connessi con l’applicazione dell’imposta sostitutiva devono essere affidati ad un rappresentate fiscale in Italia.

Tale rappresentate fiscale è nominato dagli stessi intermediari non residenti e risponde, dell’adempimento dei propri obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva e di comunicazione all’Amministrazione finanziaria, negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per gli intermediari residenti.

Relativamente al soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva in commento e ad adempiere ai relativi obblighi dichiarativi nel modello 770 ordinario, le istruzioni alla compilazione del quadro SK (in cui devono essere indicati i dati identificativi dei percettori di utili) e del quadro SQ (nel quale devono essere riportati, tra l’altro, i dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sugli utili ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) fanno riferimento agli “intermediari aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e gli strumenti finanziari similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.”

Pertanto, sulla base di quanto già precisato nelle istruzioni alla suddetta modulistica, il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e ad effettuare i conseguenti adempimenti dichiarativi nel modello 770 ordinario, è l’intermediario che integri congiuntamente le seguenti condizioni:
a) intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati;
b) intermediario che aderisce, direttamente o indirettamente (ossia per il tramite di un altro intermediario abilitato), al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.

In merito alla condizione del “deposito”, preme osservare che le azioni e gli strumenti finanziari similari immessi nel sistema di deposito accentrato della Monte Titoli S.p.A., essendo in regime di dematerializzazione, non sono rappresentati da titoli in forma fisica e il relativo trasferimento nonché l’esercizio dei diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

Pertanto, tenuto conto della procedura di dematerializzazione, il riferimento ai “soggetti presso i quali i titoli sono depositati” tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 dell’articolo 27-ter più volte citato, è da intendere più propriamente ai “soggetti ... abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti” secondo la definizione di cui all’art. 79-quater del TUF.

Tra gli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti (e che possono, quindi, aderire a Monte Titoli S.p.A.) sono incluse anche le SGR (cfr. provvedimento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22 febbraio 2008 e regolamento della Monte Titoli S.p.A. in materia di servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali del 12 dicembre 2011).

Pertanto, nel caso in cui la SGR aderisca indirettamente (per il tramite di una banca) al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., la stessa SGR integra tutti i presupposti richiesti dalla normativa fiscale per essere il soggetto obbligato all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e di dichiarazione nel modello 770 ordinario. Infatti, la SGR è l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza dell’investitore finale e aderisce, indirettamente per il tramite della banca, al sistema di deposito accentrato.

Ad analoga conclusione giunge anche la risoluzione n. 69/E del 16 maggio 2001.

In conclusione, posto che, con riferimento alle fattispecie rappresentate, gli intermediari devono applicare le ritenute e le imposte sostitutive secondo le indicazioni sopra fornite, sono fatti salvi eventuali diversi comportamenti fino ad ora adottati dagli intermediari qualora i versamenti siano stati eseguiti correttamente seppure da un soggetto diverso, nel presupposto che ciò non abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell’Erario.

Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione N. 16/E del 16 febbraio 2015


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