Posto che le società di gestione del
risparmio (SGR) detengono,
nella generalità dei casi, ai fini della prestazione
del servizio di gestione di portafogli, le disponibilità liquide e gli
strumenti finanziari della propria clientela presso una banca (ovvero un altro
intermediario abilitato), si chiedono chiarimenti in merito all’individuazione
del sostituto d’imposta in relazione ai proventi conseguiti dall’investitore,
laddove la normativa fiscale preveda l’applicazione di ritenute o imposte
sostitutive sui redditi di natura finanziaria da parte dell’intermediario incaricato
dall’investitore alla riscossione dei proventi.
Inoltre, si chiedono precisazioni sul
sostituto d’imposta tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo
27-ter, comma 1, del DPR 29
settembre 1973, n. 600, sugli utili
derivanti dalle azioni e dagli strumenti
finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A..
Con riferimento al primo quesito inerente l’individuazione
del sostituto d’imposta nell’ipotesi in cui intervengano più intermediari nella
riscossione dei proventi di natura finanziaria, laddove la normativa fiscale
non individui uno specifico sostituto d’imposta, si forniscono le seguenti
precisazioni.
Come noto, l’articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) stabilisce che “Nella prestazione dei servizi di
investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei
singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento,
dalla SGR,(omissis…), costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da
quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti”.
Il modulo operativo normalmente seguito dalla
SGR, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, è
quello dell’apertura presso una banca (o altro intermediario finanziario
abilitato all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi)
di un conto di deposito delle disponibilità liquide e di subdeposito degli
strumenti finanziari della propria clientela intestati alla stessa SGR depositante
con l’indicazione che si tratta di beni di terzi (c.d. “conti omnibus”) o di un apposito conto intestato alla SGR e
sottorubricato a nome dei singoli clienti.
In tal caso, gli obblighi di sostituzione d’imposta
non possono che ricadere sulla SGR in quanto intermediario più vicino al
cliente, salvo nelle ipotesi in cui il prelievo alla fonte debba essere
effettuato ex lege direttamente
dall’emittente (ad esempio, nel caso di interessi di alcune obbligazioni e
titoli similari non quotati, di dividendi di azioni non quotate, ecc.).
Tuttavia, in alternativa a tale modus operandi, è da ritenersi
coerente con le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia
del 29 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di “modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide degli
strumenti finanziari della clientela”, anche l’adozione di un diverso
schema operativo nel quale sia previsto che il cliente apra direttamente a proprio
nome un conto corrente e un deposito titoli presso una banca, dedicati esclusivamente
al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di
investimento da parte della SGR.
A tal fine, il cliente rilascia alla SGR una delega
a movimentare i citati conti a seguito della stipula di un contratto di
gestione di portafoglio.
Pertanto, nel caso sopra prospettato l’investitore
intrattiene rapporti sia con la banca (presso la quale è aperto il rapporto di
deposito) sia con la SGR (con la quale è stipulato il contratto di gestione di
portafoglio). L’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle
ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dipenderanno
dal regime scelto dall’investitore ai fini della tassazione dei redditi diversi
di natura finanziaria ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
n. 461 del 1997 (disciplinanti, rispettivamente, il regime della dichiarazione,
il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito).
In particolare, in caso di applicazione del
regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono
sulla banca depositaria degli strumenti finanziari.
Si ritiene, infatti, che, a prescindere dalla
stipula del contratto di gestione di portafoglio con la SGR e dalla possibilità
per la stessa di movimentare i conti aperti presso la banca sulla base del
mandato gestorio, restino fermi in capo alla banca gli obblighi di
amministrazione connessi al deposito titoli ai sensi dell’articolo 1838 del codice
civile.
In particolare, la suddetta disposizione, al
comma 1, prevede che la banca che assume il deposito di titoli in
amministrazione “deve custodire i
titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione
di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del
depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai
titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante”.
Pertanto, in forza del contratto di deposito,
la banca è tenuta ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi
di natura finanziaria percepiti dall’investitore secondo le disposizioni
fiscali vigenti e ad effettuare i conseguenti obblighi dichiarativi nella dichiarazione
dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, rientrando
i suddetti adempimenti tra gli obblighi connessi al deposito titoli.
Inoltre, per le stesse motivazioni di cui
sopra, si è dell’avviso che la banca depositaria degli strumenti finanziari sia
tenuta ad effettuare anche le segnalazioni delle operazioni di trasferimento da
o verso l’estero di mezzi di pagamento rilevanti ai fini della normativa sul
monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modifiche e integrazioni.
Qualora, invece, il cliente rilasci l’opzione
per l’applicazione del regime del risparmio amministrato ovvero del regime del
risparmio gestito alla SGR con la quale è stipulato il contratto di gestione di
portafoglio, si ritiene che gli obblighi di sostituzione d’imposta in capo alla
banca depositaria riguardino, nel primo caso, tutti i redditi di capitale
conseguiti dall’investitore e, nel secondo caso, solo quei redditi di capitale
per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte (e che
non concorrono, quindi, alla formazione del risultato maturato della gestione).
Con riferimento al secondo quesito
riguardante il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui
dividendi ai sensi dell’articolo 27-ter
del D.P.R. n. 600 del 1973, occorre rilevare che tale disposizione
stabilisce che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., è applicata, in luogo
della ritenuta di cui all’articolo 27, commi 1, 3 e 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste
dal medesimo articolo 27.
La suddetta imposta sostitutiva, secondo
quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 27-ter, è applicata “dai
soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. nonché dai soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
sistema Monte Titoli”.
In quest’ultimo caso, ossia nell’ipotesi in
cui le azioni siano depositate presso intermediari non residenti aderenti al
sistema di deposito accentrato, il comma 8 dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600
del 1973 stabilisce che gli adempimenti fiscali connessi con l’applicazione
dell’imposta sostitutiva devono essere affidati ad un rappresentate fiscale in
Italia.
Tale rappresentate fiscale è nominato dagli
stessi intermediari non residenti e risponde, dell’adempimento dei propri
obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva e di comunicazione all’Amministrazione
finanziaria, negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per
gli intermediari residenti.
Relativamente al soggetto tenuto all’applicazione
dell’imposta sostitutiva in commento e ad adempiere ai relativi obblighi dichiarativi
nel modello 770 ordinario, le istruzioni alla compilazione del quadro SK (in
cui devono essere indicati i dati identificativi dei percettori di utili) e del
quadro SQ (nel quale devono essere riportati, tra l’altro, i dati dei
versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sugli utili ai sensi dell’art.
27-ter del D.P.R. n. 600 del
1973) fanno riferimento agli “intermediari
aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e
gli strumenti finanziari similari immessi nel sistema gestito dalla Monte
Titoli S.p.A.”
Pertanto, sulla base di quanto già precisato
nelle istruzioni alla suddetta modulistica, il soggetto tenuto all’applicazione
dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e ad effettuare i conseguenti adempimenti
dichiarativi nel modello 770 ordinario, è l’intermediario che integri congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) intermediario presso il quale le azioni o
gli strumenti finanziari similari sono depositati;
b) intermediario che aderisce, direttamente o
indirettamente (ossia per il tramite di un altro intermediario abilitato), al
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.
In merito alla condizione del “deposito”,
preme osservare che le azioni e gli strumenti finanziari similari immessi nel
sistema di deposito accentrato della Monte Titoli S.p.A., essendo in regime di
dematerializzazione, non sono rappresentati da titoli in forma fisica e il
relativo trasferimento nonché l’esercizio dei diritti patrimoniali possono
effettuarsi soltanto tramite intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui
quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Pertanto, tenuto conto della procedura di
dematerializzazione, il riferimento ai “soggetti
presso i quali i titoli sono depositati” tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva
ai sensi del comma 2 dell’articolo 27-ter più volte citato, è da intendere più
propriamente ai “soggetti ...
abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti
finanziari e i relativi trasferimenti” secondo la definizione di cui all’art.
79-quater del TUF.
Tra gli intermediari abilitati alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi
trasferimenti (e che possono, quindi, aderire a Monte Titoli S.p.A.) sono
incluse anche le SGR (cfr. provvedimento congiunto Banca d’Italia e Consob del
22 febbraio 2008 e regolamento della Monte Titoli S.p.A. in materia di servizio
di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali del 12 dicembre
2011).
Pertanto, nel caso in cui la SGR aderisca
indirettamente (per il tramite di una banca) al sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli S.p.A., la stessa SGR integra tutti i presupposti
richiesti dalla normativa fiscale per essere il soggetto obbligato all’applicazione
dell’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti
finanziari ai sensi dell’art. 27-ter del
D.P.R. n. 600 del 1973 e di dichiarazione nel modello 770 ordinario. Infatti,
la SGR è l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli
strumenti finanziari di pertinenza dell’investitore finale e aderisce,
indirettamente per il tramite della banca, al sistema di deposito accentrato.
Ad analoga conclusione giunge anche la
risoluzione n. 69/E del 16 maggio 2001.
In conclusione, posto che, con riferimento
alle fattispecie rappresentate, gli intermediari devono applicare le ritenute e
le imposte sostitutive secondo le indicazioni sopra fornite, sono fatti salvi
eventuali diversi comportamenti fino ad ora adottati dagli intermediari qualora
i versamenti siano stati eseguiti correttamente seppure da un soggetto diverso,
nel presupposto che ciò non abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell’Erario.
Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione N.
16/E del 16 febbraio 2015
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