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15 giugno 2015

Proroga versamenti 2015



Slittato dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Di seguito si riporta il Decreto:

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015.
(Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2015 Serie Generale)

Art. 1.
Differimento, per l'anno 2015, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27 (Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Fonte: MEF Comunicato Stampa N° 121 del 09/06/2015, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2015 Serie Generale

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