Slittato dal 16
giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti
derivanti dalla
dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione
unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino
al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La proroga riguarda
sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli
studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o
esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti
che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone
e di società di capitali in regime di trasparenza.
Di seguito si riporta
il Decreto:
Decreto Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015.
(Gazz. Uff. n. 134
del 12 giugno 2015 Serie Generale)
Art. 1.
Differimento, per l'anno 2015, dei termini di effettuazione dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti
tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia
di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata
annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare
non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto
di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 6
luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015
al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore
o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27
(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità), comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che
applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5
(redditi prodotti in forma associata), 115
(opzione per la trasparenza fiscale) e 116
(Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta
base proprietaria) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.
Fonte: MEF Comunicato
Stampa N° 121 del 09/06/2015, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9
giugno 2015, Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2015 Serie Generale
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