L’associazione ALFA, ha chiesto chiarimenti
in merito all’aliquota IVA applicabile agli infissi.
In particolare, l’istante solleva il problema
di come determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese
artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti
finali, producono infissi su misura per poi installarli.
Nello specifico, l’associazione ALFA ha prospettato
tre possibili diverse soluzioni:
a) considerare solo la materia prima
utilizzata dal produttore;
b) considerare anche gli altri oneri di
produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione;
c) assoggettare ad aliquota ridotta l’intero
valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene
significativo.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che l’art.
7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto l’aliquota
Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5
agosto 1978, n. 457, purché siano eseguiti su immobili a prevalente
destinazione abitativa privata.
L’agevolazione riguarda le prestazioni di
servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche
alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti
nell’ambito dell’intervento agevolato.
Detti beni, infatti, confluiscono nel valore
della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai
fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito
nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, i beni cosiddetti di valore
significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con
decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono
ricompresi gli infissi interni ed esterni).
Ai beni elencati nel predetto decreto
ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il
loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture
effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate), infatti, l’aliquota
ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione,
considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato
sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero
corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni
significativi.
Il valore delle materie prime e semilavorate,
nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito
della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in
quanto confluisce in quello della manodopera.
Come chiarito dalla sopra citata Circolare,
la ratio dell’art. 7, comma 1,
lett. b), della Legge n. 488 del 1999 è quella di agevolare le prestazioni di servizi
aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere
dalla circostanza che l’intervento stesso si realizzi mediante un contratto di
appalto ovvero una cessione con posa in opera.
Da ciò discende che, ogni qualvolta nell’ambito
dell’intervento vengano forniti dei beni di valore significativo, l’aliquota
agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni, indipendentemente
dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l’intervento stesso.
Nel caso di specie, le operazioni poste in
essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di “cessione
con posa in opera”, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di
fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti,
quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur
tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche
esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.
In tal senso si è già espressa l’Amministrazione
Finanziaria la quale, con risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, ha avuto
modo di precisare che - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore
a realizzare un quid novi rispetto
all’ordinaria serie produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la
fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento,
condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso
fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Le operazioni poste in essere dalle imprese
artigiane potrebbero, però, così come prospettato dall’istante, essere
riconducibili anche ad un contratto di appalto, dove, quindi, l’obbligazione di
fare prevale rispetto all’obbligazione di dare e il bene significativo viene
realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente, con
caratteristiche non standardizzate.
Tuttavia, come già anticipato, sia nel caso
in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di
cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un
contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva
applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni
significativi.
Pertanto, in entrambe le ipotesi, l’aliquota
Iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda
installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”. Il
valore dei suddetti “beni significativi” va determinato in base ai principi di
carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, non
contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla
quantificazione dell’imponibile.
In particolare, come precisato nella
Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, “assume
rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base
imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente
o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni
elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto
quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio
della loro autonomia privata”.
A tal riguardo, si è dell’avviso che il
suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve
tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni
significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata
per la produzione degli stessi.
Fonte: Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N.
25/E Roma, 6 marzo 2015
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