Il decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 17 giugno 2014,
recante “Modalità di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2014, ha
introdotto all’art. 6 nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su
libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, il comma 1 del citato art. 6
prevede che “L’imposta di bollo sui
documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento
nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con
modalità esclusivamente telematica”.
In relazione a tale disposizione, si osserva
in via preliminare, che per “documenti
informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’imposta
di bollo nei modi previsti dal DM devono intendersi i libri e registri di cui
all’art. 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del
1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della tariffa, parte
prima, allegata al citato DPR.
L’imposta è corrisposta mediante versamento
nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con
modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento
F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai
fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la
risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014.
Si rammenta, inoltre, che con successiva
risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015 sono stati istituiti i seguenti codici
tributo: 4
2502 denominato Imposta di bollo su libri,
registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto
17 giugno 2014 – SANZIONI;
2503 denominato Imposta di bollo su libri,
registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto
17 giugno 2014 – INTERESSI.
Per quanto riguarda i termini di versamento,
il comma 2 dell’art. 6 del DM prevede che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Coerentemente con l’interpretazione già resa
con la circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente DM del 23 gennaio
2004, si ritiene che “l’anno” debba essere inteso come anno solare e che l’imposta
relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o
utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo.
In applicazione delle disposizioni introdotte
con il DM 17 giugno 2014, si ritiene, quindi, che il versamento relativo ai
documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 deve essere effettuato
entro il 30 aprile 2015.
Si precisa infine, che nel diverso caso in
cui l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il
modello F23, risulti superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti
informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014, la differenza di imposta potrà
essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642.
Fonte: Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N.
43/E Roma, 28 aprile 2015
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