L’ammontare massimo entro il
quale le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2015 per gli
interventi volti al recupero del patrimonio edilizio rilevano ai fini del
computo della detrazione del 50% è stabilito in 96.000 euro per unità
immobiliare abitativa.
Nella norma contenuta nell’art.
16-bis del TUIR, l’aliquota
della detrazione era del 36% e il limite massimo di spesa era fissato a 48.000
euro. Tuttavia la legge di stabilità per l’anno 2015 ha prorogato l’agevolazione
ed innalzato sia l’aliquota che l’importo massimo di spesa.
Il limite di 96.000 deve
essere riferito a ogni intervento effettuato sulla singola abitazione,
comprensiva delle relative pertinenze, con potenziali effetti moltiplicativi in
relazione agli interventi più complessi.
Ad esempio, se un palazzo in
cui ci sono sei appartamenti (con relative pertinenze) è oggetto di un
intervento di ristrutturazione edilizia, la detrazione compete distintamente
per ciascuna delle sei unità immobiliari.
Pertanto, nella fattispecie,
la detrazione finisce per poter essere computata su un importo massimo di spesa
pari a 48.000 euro × 6 = 288.000 euro oppure 96.000 euro × 6 = 576.000 euro (a
seconda del periodo in cui vengono sostenute).
Ai fini del calcolo della detrazione è importante fare riferimento alle unità immobiliari risultanti in Catasto all'inizio dei lavori e non a quelle risultanti al termine. Inoltre, se le pertinenze sono in numero maggiore di una, il limite di spesa resta ancorato all'unica abitazione.
mariadellecave
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