Il comma 88 della Legge 28/2015 (legge di
stabilità) estende l’applicazione delle detrazioni spettanti per le spese
sostenute per interventi di efficienza energetica, anche a quelle per l’acquisto,
l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua
calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un
funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche
caratteristiche.
Tali dispositivi devono, in particolare:
- mostrare attraverso canali multimediali i
consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento
correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la
programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione spetta con riferimento alle spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nel consentire la detrazione anche per le spese
in questione, il citato comma 88 richiama le “detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63”, che contiene, in realtà, la mera proroga delle
agevolazioni per l’efficienza energetica. Queste ultime sono stata introdotte,
invece, dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 che
individua gli interventi ammessi alla detrazione e fissa, per ciascuno di essi,
un ammontare massimo di detrazione spettante.
Il comma 88, dunque, non collega la nuova
fattispecie ad una specifica categoria di intervento già oggetto dell’agevolazione.
La relazione tecnica precisa che la nuova
ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla
legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione
energetica; si ritiene, pertanto, che la portata innovativa della norma sia
ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi
in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi
multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi
di riqualificazione energetica. Inoltre, considerato che gli interventi in
esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e
che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile,
si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65 per cento
delle spese sostenute.
Circolare n. 20/E Roma, 18/05/2016 - Commento
alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti.
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