Il comma 50, Legge
di stabilità 2016 L. 208/2015 dispone che le borse di studio per la mobilità
internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), godono
dell’esenzione
dall’IRPEF in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM
che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le
erogano.
Vediamo in dettaglio il commento alle novità
fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge
di stabilità 2016) pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 20/E
del 18 maggio 2016.
ESENZIONE BORSE DI
STUDIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE - ERASMUS PLUS (COMMA 50)
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 ha istituito il programma “Erasmus+”, programma unico dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo
2014-2020.
Il “considerando”
n. 40 della normativa comunitaria citata prevede che “per migliorare l’accesso al programma, è
opportuno che le sovvenzioni siano adeguate al costo della vita e di
sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli
Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali
sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano esenti da imposte e
oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici
o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.”.
In linea con tale previsione, l’articolo 1,
comma 50 dispone che “Per l’intera
durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità
internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170.”.
L’articolo 1, comma 3, del D.l. n. 105 del 2003
- norma recante disposizioni in materia di iniziative per il sostegno degli
studenti universitari e per favorirne la mobilità – richiama l’articolo 4 della
legge 13 agosto 1984 n. 476 ai fini dell’ IRPEF e l’articolo 10-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ai fini dell’ IRAP.
In forza dei suddetti richiami, l’articolo 1,
comma 50, della legge di stabilità 2016 in commento dispone l’esenzione dall’IRPEF
delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli
studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma
comunitario “Erasmus+”, nonché
l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.
In materia previdenziale, poi, alle somme in
esame si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, norma anch’essa citata dall’articolo 1,
comma 3, del D.l. n. 105 del 2003.
La norma non prevede un analogo trattamento di
esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario.
Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di
ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti
delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della
unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla
considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali.
Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E del 18
maggio 2016
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