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05 settembre 2016

Esenzioni borse di studio Erasmus

http://digidatax.blogspot.com/2016/09/esenzioni-borse-di-studio-erasmus.html

Il comma 50, Legge di stabilità 2016 L. 208/2015 dispone che le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), godono dell’esenzione dall’IRPEF in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.

Vediamo in dettaglio il commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016.

ESENZIONE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE - ERASMUS PLUS (COMMA 50)

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 ha istituito il programma “Erasmus+”, programma unico dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020.

Il “considerando” n. 40 della normativa comunitaria citata prevede che “per migliorare l’accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.”.

In linea con tale previsione, l’articolo 1, comma 50 dispone che “Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”.

L’articolo 1, comma 3, del D.l. n. 105 del 2003 - norma recante disposizioni in materia di iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità – richiama l’articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 ai fini dell’ IRPEF e l’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ai fini dell’ IRAP.

In forza dei suddetti richiami, l’articolo 1, comma 50, della legge di stabilità 2016 in commento dispone l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.

In materia previdenziale, poi, alle somme in esame si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, norma anch’essa citata dall’articolo 1, comma 3, del D.l. n. 105 del 2003.

La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali.

Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016

 

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