Il
decreto legislativo ‘Semplificazioni fiscali’ approvato nel Consiglio
dei
Ministri del 30.10.2014, aumenta da euro
Con
tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il
limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni
destinati a omaggio ai fini IRES/IRPEF,
in base alle disposizioni del TUIR
(art.108).
Nella
previgente normativa, l’indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di
beni omaggio, rientranti tra le spese di rappresentanza, operava se il costo
unitario dei suddetti beni era superiore a euro 25,82.
Al
fine di inserire gli omaggi tra le spese di rappresentanza, è necessario che la
spesa: sia sostenuta con finalità
promozionali e di pubbliche relazioni; • sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare benefici
economici; sia coerente con gli usi e
le pratiche commerciali del settore.
Una
volta avallata la spesa è necessario distinguere i limiti per detraibilità dell’IVA;
infatti l’IVA assolta sull’acquisto di
beni omaggio non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come
spese di rappresentanza sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio
risulterà inferiore a € 50,00;
altrimenti risulterà indetraibile.
Nulla cambia per gli omaggi di beni rientranti
nell’attività d’impresa, l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. indipendentemente dal
costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Maria Delle Cave
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