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07 novembre 2014

Cosa cambia: IVA sugli omaggi


Il decreto legislativo ‘Semplificazioni fiscali’ approvato nel Consiglio
dei Ministri del 30.10.2014, aumenta da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.

Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/IRPEF, in base alle disposizioni del TUIR (art.108).

Nella previgente normativa, l’indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di beni omaggio, rientranti tra le spese di rappresentanza, operava se il costo unitario dei suddetti beni era superiore a euro 25,82.

Al fine di inserire gli omaggi tra le spese di rappresentanza, è necessario che la spesa: sia sostenuta con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; • sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; sia coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Una volta avallata la spesa è necessario distinguere i limiti per detraibilità dell’IVA; infatti l’IVA assolta sull’acquisto di beni omaggio non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00; altrimenti risulterà indetraibile.


Nulla cambia per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).

Maria Delle Cave

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