Con ordinanza
n. 22616 del 24 ottobre 2014, la
Corte di cassazione
ha stabilito che le dichiarazioni rese dall’amministratore
della società nel corso della verifica non hanno contenuto testimoniale, ma
sono qualificabili come confessione stragiudiziale.
Pertanto è legittimo l’accertamento basato su ciò che
afferma una persona interna e non estranea alle operazioni realizzate dalla
società sottoposta a verifica fiscale Le dichiarazioni possono legittimamente
fondare l’accertamento del maggior reddito imponibile.
La vicenda
riguarda quattro avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate
rettificava, ai fini Iva e Irap, i ricavi di una società di persone.
Pertanto, le dichiarazioni rese in sede di verifica dall’amministratore
di una società non assumono contenuto testimoniale, in quanto il rapporto di
immedesimazione organica, che lega il rappresentante legale alla società
rappresentata, esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, in
riferimento ad attività poste in essere dalla seconda.
Maria Delle Cave
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