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08 novembre 2014

Processo tributario: la confessione non è testimonianza


Con ordinanza n. 22616 del 24 ottobre 2014, la Corte di cassazione
ha stabilito che le dichiarazioni rese dall’amministratore della società nel corso della verifica non hanno contenuto testimoniale, ma sono qualificabili come confessione stragiudiziale. 

Pertanto è legittimo l’accertamento basato su ciò che afferma una persona interna e non estranea alle operazioni realizzate dalla società sottoposta a verifica fiscale Le dichiarazioni possono legittimamente fondare l’accertamento del maggior reddito imponibile.

La vicenda riguarda quattro avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini Iva e Irap, i ricavi di una società di persone.

La Cassazione dopo aver chiarito che l’accertamento analitico-induttivo presuppone scritture regolarmente tenute ma contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, hanno richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cassazione, pronunce nn. 27833/2013, 25946/2011, 13482/2008 e 28316/2005), secondo cui “le dichiarazioni rese dall'amministratore legale rappresentante della società nel corso della verifica sono qualificabili come confessione stragiudiziale, in virtù del nesso d'immedesimazione organica tra il primo e la seconda, che non è reciso neanche quando l'atto sia stato compiuto dall'amministratore con dolo o abuso di potere e non rientri nella sua competenza”.

Pertanto, le dichiarazioni rese in sede di verifica dall’amministratore di una società non assumono contenuto testimoniale, in quanto il rapporto di immedesimazione organica, che lega il rappresentante legale alla società rappresentata, esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, in riferimento ad attività poste in essere dalla seconda.

Maria Delle Cave 

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