Sentenza della CTP di Lecce - I costi collegati alla transazione
con una
società avente sede in un Paese “black list” sono deducibili se il contribuente
dimostra la ricorrenza anche solo di uno dei requisiti a tal fine richiesti
dall’articolo 110 del TUIR.
È quanto emerge dalla sentenza n. 3775/14
pubblicata il 6 novembre dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce
(Sezione V). A tal proposito, in sentenza si osserva che l’articolo 110 comma
10 del TUIR, per le operazioni intercorse con gli Stati ricompresi nella “black
list”, esclude che possano essere ammesse in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da tali operazioni, salvo che l’acquirente
residente in Italia non fornisce la prova che l’impresa cedente svolga
prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione.
Maria Delle Cave
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