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27 novembre 2014

La prova di attività commerciale salva i costi “black list”


Sentenza della CTP di Lecce - I costi collegati alla transazione
con una società avente sede in un Paese “black list” sono deducibili se il contribuente dimostra la ricorrenza anche solo di uno dei requisiti a tal fine richiesti dall’articolo 110 del TUIR.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3775/14 pubblicata il 6 novembre dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Sezione V). A tal proposito, in sentenza si osserva che l’articolo 110 comma 10 del TUIR, per le operazioni intercorse con gli Stati ricompresi nella “black list”, esclude che possano essere ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da tali operazioni, salvo che l’acquirente residente in Italia non fornisce la prova che l’impresa cedente svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.


Maria Delle Cave

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