La conseguenza alla procedura d’infrazione della Commissione europea
2013/4080,
che contestava all’Italia tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali
IVA, ha risposto la modifica dell’art. 38 – bis del D.P.R. 633/1972 ad opera
dell’art. 13 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali.
Infatti, è stato innalzato a
15.000,00 euro il limite che consente di ottenere i rimborsi IVA ottenibili
senza la presentazione di garanzie.
La nuove norme sui rimborsi IVA entreranno
in vigore il 1° gennaio 2015.
Saranno comunque tenuti alla presentazione della
garanzia i “contribuenti a rischio”, identificati in coloro che esercitano
attività d’impresa da meno di due anni; soggetti che hanno ricevuto notifica di
avvisi di accertamento o di rettifica relativi all’IVA dovuta o all’eccedenza
detraibile dai quali risulti, per ogni anno, una differenza tra importi
accertati e imposta dovuta/eccedenza di credito superiore a determinati
importi; credito IVA derivante da cessazione attività.
Maria Delle Cave
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