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13 novembre 2014

Soglia di 15.000 euro senza garanzia per i rimborsi IVA


La conseguenza alla procedura d’infrazione della Commissione europea 2013/4080,
che contestava all’Italia tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali IVA, ha risposto la modifica dell’art. 38 – bis del D.P.R. 633/1972 ad opera dell’art. 13 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali. 

Infatti, è stato innalzato a 15.000,00 euro il limite che consente di ottenere i rimborsi IVA ottenibili senza la presentazione di garanzie.

La nuove norme sui rimborsi IVA entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. 

Saranno comunque tenuti alla presentazione della garanzia i “contribuenti a rischio”, identificati in coloro che esercitano attività d’impresa da meno di due anni; soggetti che hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica relativi all’IVA dovuta o all’eccedenza detraibile dai quali risulti, per ogni anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta/eccedenza di credito superiore a determinati importi; credito IVA derivante da cessazione attività.

Maria Delle Cave

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