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30 dicembre 2014

Nuovo regime forfetario: i contribuenti non sono più sostituti d’imposta


Nel nuovo regime forfetario i contribuenti non subiscono
la ritenuta alla fonte ed in più non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un’ulteriore semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Tra le semplificazioni del regime forfetario in materia di imposte dirette, Irap e Iva, vi è l’obbligo di conservare i documenti emessi o ricevuti ma non vi è obbligo di registrazione quindi di tenuta dei registri  né di presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale IVA. Ai fini della determinazione del reddito, i contribuenti in esame devono compilare gli appositi campi a essi riservati che saranno inseriti nel modello Unico Persone fisiche.

I soggetti forfetari non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute. Sono però tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l’ammontare degli stessi redditi corrisposti. Affinché i loro compensi non vengano assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, è necessario rilasciare al proprio sostituto la consueta dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva. In caso di decadenza dal regime agevolato, i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.

Inoltre, non sono accertabili mediante studi di settore e parametri né sono tenuti alla compilazione dei modelli per gli studi settore, anche se l’Agenzia delle Entrate si riserva di richiedere informazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi che andrà presentata nei tempi e con le modalità ordinarie.

In materia di IVA è sempre esclusa la detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, mentre per le operazioni attive nazionali e intracomunitarie non vi è diritto di rivalsa.


Maria Delle Cave

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