Nel nuovo regime forfetario i contribuenti non subiscono
la ritenuta alla
fonte ed in più non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un’ulteriore
semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi. Sussiste comunque l’obbligo
di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle
somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Tra le semplificazioni del regime forfetario in materia di imposte dirette,
Irap e Iva, vi è l’obbligo di conservare i documenti emessi o ricevuti ma non
vi è obbligo di registrazione quindi di tenuta dei registri né di presentazione della dichiarazione e
comunicazione annuale IVA. Ai fini della determinazione del reddito, i
contribuenti in esame devono compilare gli appositi campi a essi riservati che
saranno inseriti nel modello Unico Persone fisiche.
I soggetti forfetari non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non
si applicano ritenute. Sono però tenuti a indicare nella dichiarazione dei
redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente
sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l’ammontare degli stessi
redditi corrisposti. Affinché i loro compensi non vengano assoggettati a
ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, è necessario rilasciare al
proprio sostituto la consueta dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito
è soggetto a imposta sostitutiva. In caso di decadenza dal regime agevolato, i
contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.
Inoltre, non sono accertabili mediante studi di settore e parametri né sono
tenuti alla compilazione dei modelli per gli studi settore, anche se l’Agenzia
delle Entrate si riserva di richiedere informazioni in sede di compilazione
della dichiarazione dei redditi che andrà presentata nei tempi e con le
modalità ordinarie.
In materia di IVA è sempre esclusa la detrazione dell’imposta assolta,
dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n.
633/1972, mentre per le operazioni attive nazionali e intracomunitarie non vi è
diritto di rivalsa.
Maria Delle Cave















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