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27 dicembre 2014

La Cassazione ribadisce l’impugnabilità dell’avviso bonario


Quando dalla liquidazione automatica della dichiarazione emerge
un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente, l’Ufficio invia a questi una comunicazione affinché eviti la reiterazione degli errori ed eventualmente regolarizzi gli aspetti formali (artt. 36-bis, comma 3 del DPR 600/1973 e 54- bis, comma 3 del DPR 633/1972).

Se l’esito della liquidazione non viene contestato, il contribuente, se versa le somme entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, evita l’iscrizione a ruolo ed ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni (art. 2 del DLgs. 462/97).

In passato, la Cassazione aveva stabilito che sono impugnabili, sebbene non rientranti nell’elenco di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92, tutti i provvedimenti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento. Tuttavia, gli avvisi bonari, costituendo un invito a fornire dati o elementi non considerati dagli uffici, manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto, in sostanza, per la Suprema Corte, l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile.

Con la sentenza n. 7344/2012, però, la Cassazione ha improvvisamente cambiato posizione, stabilendo che la comunicazione, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato stampa (n. 67 del 23 maggio 2012) con cui ha affermato che la nuova posizione della Cassazione non costituisce un orientamento consolidato, e quindi è ancora sostenibile che la tutela del contribuente vada espletata in sede di ricorso contro il ruolo.
I giudici di legittimità, tuttavia, con l’ordinanza n. 25297/2014, hanno ribadito la loro più recente posizione già manifestata nel 2012, confermando l’autonoma impugnabilità delle comunicazioni bonarie di cui trattasi. Il nuovo filone giurisprudenziale, sembra in fase di consolidamento e di ciò anche l’Amministrazione finanziaria dovrà prendere atto.

Maria Delle Cave

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