Non è più
necessario procedere all'invio dell’impronta
dell’archivio informatico per estendere
la validità dei documenti informatici conservati prima dell’entrata in vigore del
decreto ministeriale 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
– articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”).
L’adempimento è
completamente abrogato, anche in relazione ai documenti fiscali conservati
prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 giugno 2014.
Questa la
conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 19
gennaio 2015, in
merito alla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 3, del Dm.
Fino all’entrata
in vigore di quel provvedimento, coloro che provvedevano alla digitalizzazione
documentale e alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici
rilevanti ai fini fiscali avevano l’obbligo di inviare l’impronta dell’archivio
informatico con le modalità previste dall’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2004.
Per i documenti
conservati prima dell’entrata in vigore del Dm 17 giugno 2014, continua a sussistere
l’obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell’archivio
informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica
e la marca temporale (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2004).
Infatti nella Risoluzione
del 19/01/2015 n. 4 dell’Agenzia delle Entrate, si legge che: l’obbligo di
trasmissione per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del D.M.
17 giugno 2014 non è più necessario rispetto all’originaria finalità di
estendere la validità dei documenti informatici, in virtù delle previsioni
recate dai citati D.P.C.M. 30
marzo 2009 e 22 febbraio
2013.
Fonte: FiscoOggi
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