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31 gennaio 2015

Eliminato obbligo di comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico


Non è più necessario procedere all'invio dell’impronta
dell’archivio informatico per estendere la validità dei documenti informatici conservati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”).

L’adempimento è completamente abrogato, anche in relazione ai documenti fiscali conservati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

Questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 3, del Dm.

Fino all’entrata in vigore di quel provvedimento, coloro che provvedevano alla digitalizzazione documentale e alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali avevano l’obbligo di inviare l’impronta dell’archivio informatico con le modalità previste dall’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2004.

Per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del Dm 17 giugno 2014, continua a sussistere l’obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2004).

Infatti nella Risoluzione del 19/01/2015 n. 4 dell’Agenzia delle Entrate, si legge che: l’obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non è più necessario rispetto all’originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici, in virtù delle previsioni recate dai citati D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013.


Fonte: FiscoOggi

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