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02 febbraio 2015

ONLUS: attività consultoriale a pagamento


La Fondazione ALFA ONLUS (di seguito Fondazione)

ha chiesto All'agenzia delle Entrate, tramite interpello, chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di ONLUS, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito della propria attività di consultorio - al fine di assicurare il completamento della terapia e, così, garantire il proficuo trattamento dell’utente - renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente. L’Agenzia delle Entrate ha risposto, come segue, con la Risoluzione n. 10/E 23 gennaio 2015.


L’attuale disciplina dei consultori della Lombardia prevede che l’attività consultoriale sia gratuita (coerentemente con quanto originariamente previsto dalla norma nazionale), fatta salva la previsione del pagamento di una somma, a titolo di compartecipazione alla spesa, a carico dell’utente in relazione a talune “prestazioni aggiuntive”.

Conseguentemente, accade che, per le prestazioni rese da taluni professionisti (psicologo, psicoterapeuta, etc.), il numero massimo degli interventi rimborsati dalla Regione possa risultare insufficiente ai fini dell’efficacia della terapia in corso, rendendosi, invece, necessari “ulteriori interventi”, il cui onere viene sostenuto dal paziente-utente.

La Fondazione, pertanto, ha chiesto di conoscere se la circostanza che per tali prestazioni sia previsto il pagamento a carico dell’utente di un corrispettivo (seppur calmierato e non equivalente al valore di mercato), possa inficiare la qualificazione di ONLUS.

Con la risoluzione n. 70/E del 2009 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che un ente che gestisce un consultorio può essere iscritto nell'anagrafe ONLUS, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

Nel caso prospettato dalla Fondazione, la Regione Lombardia - nel rispetto dei principi previsti dalla normativa nazionale e dalla delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 2012, ed in virtù delle diminuite risorse finanziarie a disposizione - ha previsto un contingentamento delle prestazioni rimborsabili dal sistema sanitario per ogni ambito di intervento prevedendo il pagamento da parte dell’assistito delle eventuali ulteriori prestazioni che risultino necessarie al completamento della terapia.

La fondazione ha precisato che le prestazioni effettuate verso corrispettivo (comunque calmierato e non equivalente al valore di mercato) siano analoghe a quelle rese gratuitamente e rimborsate dalla Regione Lombardia.
Si tratta, infatti, di “ulteriori interventi”, che sono necessari a garantire l’efficacia delle terapie in corso e nel caso in cui il paziente/utente ha già usufruito del numero massimo di prestazioni rimborsabili dal servizio sanitario.

A tali condizioni, si ritiene che le predette prestazioni possano rientrare tra le attività “direttamente connesse” di cui al comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Si ricorda che l’esercizio di tali attività “direttamente connesse” “è consentito a condizione che (…) non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione” (vedi articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 460 del 1997).

Al riguardo, come precisato dalla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la prevalenza va valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad es. gli investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane ed il numero delle prestazioni effettuate.

In conclusione, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, si è dell’avviso che la Fondazione interpellante - pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso - non perda la qualifica di ONLUS.


Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 10/E 23 gennaio 2015 

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