La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 12 del decreto semplifica gli adempimenti previsti per la fruizione
della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sopprimendo l’obbligo di inviare la comunicazione
all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di
imposta.
Tale effetto è ottenuto mediante l’abrogazione del comma 6 dell’art. 29 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, che stabiliva, tra l’altro, l’obbligo per i
contribuenti interessati alla detrazione di inviare un’apposita comunicazione
all’Agenzia delle entrate nei termini e secondo le modalità previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
La soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate
riguarda:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le
spese sostenute nel 2014 in
relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare,
per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di
90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
In applicazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
472 del 1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le
sanzioni indicate nella Circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a
fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima
dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia
intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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