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20 gennaio 2015

Semplificazioni fiscali: rimborso dei crediti di imposta, abolito il modello G


La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

L’art. 14 del decreto introduce un’importante semplificazione nella procedura per la corresponsione degli eventuali interessi maturati sulle somme chieste a rimborso, modificando l’art. 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina l’esecuzione dei rimborsi in conto fiscale da parte degli agenti della riscossione.

Tale disposizione stabilisce che, insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l’Agente della riscossione liquidi e corrisponda i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente (modello G). Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all’effettiva spettanza.

Per effetto della nuova formulazione del citato art. 78, comma 33, lett. a), viene inoltre, previsto che l’erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata:

- entro sessanta giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall’Agente della Riscossione;

- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche all’art. 78, comma 33, della legge n. 413 del 1991 si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione a quella data.


Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014

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