La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
Con l’art. 11 del decreto sono apportate modifiche agli artt. 28, 30 e 33
del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS), al
fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di
successione.
Le modifiche degli articoli 28, comma 6, e 33, comma 1, sono dirette a
semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali
a favore del de cuius. In sostanza, l’erogazione dei rimborsi fiscali dopo la
presentazione della dichiarazione di successione non comporta l’obbligo di
presentazione della dichiarazione integrativa.
Per effetto di tali modifiche, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel
liquidare l’imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi
fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle entrate.
In sostanza, le novità in commento sono dirette ad evitare un ulteriore
adempimento a carico dell’erede, quando è la stessa Agenzia delle entrate che
provvede, sia alla liquidazione dell’imposta di successione sia all’erogazione
dei rimborsi.
Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi non ancora riscossi alla
data di entrata in vigore del decreto.
L’art. 11 modifica, inoltre, l’art. 28, comma 7, dello stesso TUS, al fine
di ampliare i casi di esonero della presentazione della dichiarazione di
successione.
Il novellato comma 7 esclude, infatti, l’obbligo di presentare la
dichiarazione di successione nei casi in cui l’eredità è “devoluta al coniuge e
ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a
euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo
che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a
mancare”.
Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore
dell’attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l’obbligo della
presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni
di cui al citato art. 28, comma 7.
L’art. 11, lettera b), modifica, infine, l’art. 30 del TUS, che elenca i
documenti da allegare alla dichiarazione di successione.
In relazione ai predetti documenti - ferma restando la possibilità, da
parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i
documenti in originale o in copia autentica - il contribuente potrà allegare
alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali,
corredata di copia del documento di identità del dichiarante.
Le nuove disposizioni, introdotte dal legislatore per ampliare le ipotesi
di esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione
e semplificare le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare
alla dichiarazione, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto in commento anche con riferimento alle successioni che a tale data
risultano già aperte.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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